Art. 12 
 
                           Comitato d'area 
 
  1. E' costituito un comitato d'area composto da: 
    a) un rappresentante designato  da  ciascuna  delle  associazioni
degli  industriali,  degli  artigiani,  dei  commercianti   e   delle
organizzazioni cooperative operanti  nel  territorio  dei  Comuni  di
Massa e di Carrara; 
    b) un rappresentante designato da ciascuna  delle  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative nel territorio del consorzio. 
  2. Le modalita' di designazione dei componenti del comitato  d'area
sono definite con deliberazione della giunta regionale. 
  3. I componenti del comitato d'area sono nominati con  decreto  del
Presidente della giunta regionale. 
  4. Il comitato d'area e' presieduto  dal  Presidente  della  giunta
regionale, o suo delegato. 
  5. Il comitato d'area  svolge  funzioni  consultive  sui  documenti
programmatici, nonche' su qualunque  altro  argomento  per  il  quale
l'amministratore unico ritenga di doverlo acquisire. 
  6. Il comitato d'area puo' formulare proposte per la programmazione
dell'attivita' del consorzio. 
  7. Il comitato d'area si riunisce  presso  la  sede  del  consorzio
almeno due volte l'anno, nonche' tutte le volte in cui il  Presidente
della giunta  regionale  ne  effettua  la  convocazione  su  proposta
dell'amministratore unico,  oppure  se  ne  fanno  richiesta  scritta
almeno due terzi dei componenti il comitato stesso. 
  8. Alle sedute del comitato d'area partecipano i rappresentanti dei
soggetti consorziati. 
  9. La partecipazione al comitato d'area e' a titolo gratuito.