Art. 12 Comitato d'area 1. E' costituito un comitato d'area composto da: a) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e delle organizzazioni cooperative operanti nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara; b) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio del consorzio. 2. Le modalita' di designazione dei componenti del comitato d'area sono definite con deliberazione della giunta regionale. 3. I componenti del comitato d'area sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale. 4. Il comitato d'area e' presieduto dal Presidente della giunta regionale, o suo delegato. 5. Il comitato d'area svolge funzioni consultive sui documenti programmatici, nonche' su qualunque altro argomento per il quale l'amministratore unico ritenga di doverlo acquisire. 6. Il comitato d'area puo' formulare proposte per la programmazione dell'attivita' del consorzio. 7. Il comitato d'area si riunisce presso la sede del consorzio almeno due volte l'anno, nonche' tutte le volte in cui il Presidente della giunta regionale ne effettua la convocazione su proposta dell'amministratore unico, oppure se ne fanno richiesta scritta almeno due terzi dei componenti il comitato stesso. 8. Alle sedute del comitato d'area partecipano i rappresentanti dei soggetti consorziati. 9. La partecipazione al comitato d'area e' a titolo gratuito.