Art. 8 
 
                        Amministratore unico 
 
  1.  L'amministratore  unico  e'  nominato  dall'assemblea  con   la
maggioranza dei due terzi su designazione del Presidente della giunta
regionale tra soggetti di eta' non superiore ai  sessantacinque  anni
in  possesso  di  idonea  laurea  magistrale  o  equivalente,  e   di
comprovata  esperienza  manageriale   almeno   quinquennale   o,   in
alternativa,  con  documentata  esperienza  almeno  quinquennale   di
direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche
o private  equiparabili  al  consorzio  per  entita'  di  bilancio  e
complessita' organizzativa. 
  2. L'amministratore ha la rappresentanza del consorzio,  svolge  le
funzioni di direttore, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, esegue le deliberazioni dell'assemblea e  svolge  le
funzioni ad egli attribuite dallo statuto. A tali fini egli adotta  i
provvedimenti che non rientrano nella competenza degli altri organi. 
  3.  Nello  svolgimento  delle  attivita'  di   cui   al   comma   2
l'amministratore unico provvede in particolare a: 
    a) predispone il programma di attivita', il bilancio preventivo e
il bilancio di esercizio; 
    b) stipulare i contratti e le convenzioni in cui il consorzio  e'
parte e sottoscrivere gli atti che impegnano  il  consorzio  medesimo
verso l'esterno; 
    c)  contrarre   mutui   per   finanziare   investimenti,   previa
autorizzazione dell'assemblea. 
  4. L'amministratore unico dura in carica tre  anni  e  puo'  essere
rinnovato. 
  5.  Il  trattamento  economico  annuo   omniconprensivo   spettante
all'amministratore unico con funzioni  di  direzione  e'  determinato
dall'assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti
regionali di  ruolo,  inclusa  la  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato, nel  limite  massimo  dell'ottanta  per  cento  di  quelli
spettanti ai  dirigenti  responsabili  di  settore  complesso  ed  e'
adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i  suddetti
emolumenti. 
  6. L'incarico di amministratore unico e' disciplinato con contratto
di  diritto  privato  stipulato  con  il  Presidente   della   giunta
regionale; ha carattere di esclusivita' e, per i dipendenti pubblici,
e' subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni  o  fuori
ruolo. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento  di
quiescenza e di previdenza, nonche' dell'anzianita' di servizio, e  i
relativi oneri  contributivi,  calcolati  sul  trattamento  economico
corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio  del
consorzio. 
  7. Nel caso in cui l'incarico di amministratore unico sia conferito
a  un  dipendente  della  Regione  Toscana  o  di  un  ente  da  essa
dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede  a  effettuare
il  versamento   dei   contributi   previdenziali   e   assistenziali
sull'intero   trattamento   economico   corrisposto   dal   consorzio
comprensivi delle quote a carico del dipendente  e  a  richiedere  il
rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto al consorzio che  procede
al recupero della quota a carico dell'interessato. 
  8. Nel caso in cui l'incarico di amministratore unico sia conferito
a un dipendente di altra amministrazione pubblica,  l'amministrazione
di appartenenza provvede ad effettuare il versamento  dei  contributi
previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a  carico  del
dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva
all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale  avrebbe  avuto
diritto,  secondo  la  normale  progressione  economica   all'interno
dell'amministrazione  stessa,   se   fosse   rimasto   in   servizio,
comprensivi  delle  quote  a  carico  del   dipendente,   richiedendo
successivamente al consorzio il rimborso di tutto l'onere  sostenuto.
Qualora  il  trattamento  economico  effettivamente  corrisposto  per
l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa  gia'
assoggettata  a  contribuzione  da  parte   dell'amministrazione   di
appartenenza, il consorzio provvede autonomamente  ad  effettuare  il
versamento dei contributi previdenziali  e  assistenziali  dovuti  su
tale differenza. 
  9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8  esclude  ogni
altra forma di versamento.