Art. 8 Amministratore unico 1. L'amministratore unico e' nominato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi su designazione del Presidente della giunta regionale tra soggetti di eta' non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entita' di bilancio e complessita' organizzativa. 2. L'amministratore ha la rappresentanza del consorzio, svolge le funzioni di direttore, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esegue le deliberazioni dell'assemblea e svolge le funzioni ad egli attribuite dallo statuto. A tali fini egli adotta i provvedimenti che non rientrano nella competenza degli altri organi. 3. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 2 l'amministratore unico provvede in particolare a: a) predispone il programma di attivita', il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio; b) stipulare i contratti e le convenzioni in cui il consorzio e' parte e sottoscrivere gli atti che impegnano il consorzio medesimo verso l'esterno; c) contrarre mutui per finanziare investimenti, previa autorizzazione dell'assemblea. 4. L'amministratore unico dura in carica tre anni e puo' essere rinnovato. 5. Il trattamento economico annuo omniconprensivo spettante all'amministratore unico con funzioni di direzione e' determinato dall'assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, nel limite massimo dell'ottanta per cento di quelli spettanti ai dirigenti responsabili di settore complesso ed e' adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. 6. L'incarico di amministratore unico e' disciplinato con contratto di diritto privato stipulato con il Presidente della giunta regionale; ha carattere di esclusivita' e, per i dipendenti pubblici, e' subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonche' dell'anzianita' di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio del consorzio. 7. Nel caso in cui l'incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente della Regione Toscana o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dal consorzio comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto al consorzio che procede al recupero della quota a carico dell'interessato. 8. Nel caso in cui l'incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente al consorzio il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa gia' assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, il consorzio provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti su tale differenza. 9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.