Art. 9 
 
                      Revisore contabile unico 
 
  1. Il revisore contabile e' individuato tra soggetti  iscritti  nel
registro dei revisori contabili di  cui  al  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,  relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,  che
modifica la direttiva 78/660/CEE e la  direttiva  83/349/CEE,  e  che
abroga la 84/253/CEE), ed e' nominato dal Consiglio regionale. 
  2. Il revisore contabile resta in carica tre  anni  e  puo'  essere
confermato una sola volta. 
  3. Il revisore contabile verifica la regolarita' della  gestione  e
la  corretta  applicazione  delle  norme   di   amministrazione,   di
contabilita' e  fiscali,  ed  esercita  una  valutazione  complessiva
dell'attivita' del consorzio in base a criteri  di  efficienza  e  di
tutela  dell'interesse  pubblico,   formulando,   nell'ambito   della
relazione al bilancio di esercizio, rilievi  e  proposte  tendenti  a
conseguire la migliore efficacia, produttivita' ed economicita' della
gestione del consorzio. A tal fine, in particolare: 
    a) verifica il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e
gli altri atti contabili piu' rilevanti del consorzio e predispone le
relazioni e i pareri di accompagnamento; 
    b) controlla la gestione del consorzio, i  risultati  conseguiti,
le risorse finanziarie impiegate. 
  4. Il  revisore  contabile  vigila  sull'osservanza  da  parte  del
consorzio delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie  e,
in particolare, esercita le funzioni di cui all'art. 20  del  decreto
legislativo  30  giugno  2011,  n.  123  (Riforma  dei  controlli  di
regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita'
di analisi e valutazione della spesa,  a  norma  dell'art.  49  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformita' con  le  disposizioni
della presente legge e alle direttive del Consiglio regionale. 
  5. La relazione con la  quale  il  revisore  contabile  esprime  il
parere sul bilancio preventivo del  consorzio  contiene  il  motivato
giudizio di congruita', di coerenza  e  di  attendibilita'  contabile
delle previsioni, nonche' il parere sugli equilibri complessivi della
gestione. Egli relaziona  annualmente  ai  soggetti  partecipanti  al
consorzio ed al  Consiglio  regionale  sui  risultati  della  propria
attivita'. 
  6. Il revisore  contabile  esprime  il  giudizio  sul  bilancio  di
esercizio, in conformita' all'art.  14  del  decreto  legislativo  n.
39/2010. 
  7. Il revisore contabile puo' procedere  in  qualsiasi  momento  ad
atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie  sull'andamento
delle operazioni svolte.