Art. 9 Revisore contabile unico 1. Il revisore contabile e' individuato tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la 84/253/CEE), ed e' nominato dal Consiglio regionale. 2. Il revisore contabile resta in carica tre anni e puo' essere confermato una sola volta. 3. Il revisore contabile verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali, ed esercita una valutazione complessiva dell'attivita' del consorzio in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico, formulando, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio, rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttivita' ed economicita' della gestione del consorzio. A tal fine, in particolare: a) verifica il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e gli altri atti contabili piu' rilevanti del consorzio e predispone le relazioni e i pareri di accompagnamento; b) controlla la gestione del consorzio, i risultati conseguiti, le risorse finanziarie impiegate. 4. Il revisore contabile vigila sull'osservanza da parte del consorzio delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformita' con le disposizioni della presente legge e alle direttive del Consiglio regionale. 5. La relazione con la quale il revisore contabile esprime il parere sul bilancio preventivo del consorzio contiene il motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni, nonche' il parere sugli equilibri complessivi della gestione. Egli relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio ed al Consiglio regionale sui risultati della propria attivita'. 6. Il revisore contabile esprime il giudizio sul bilancio di esercizio, in conformita' all'art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010. 7. Il revisore contabile puo' procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.