Art. 3 
 
        Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 29/2009 
 
  1. Dopo il comma 35 dell'art. 6  della  legge  regionale  9  giugno
2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe  e  la
tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), e' inserito il
seguente: 
    «35-bis. Alle persone di cui al comma 35, in condizione di  grave
marginalita' o a  rischio  di  vulnerabilita'  sociale,  e'  comunque
garantito: 
      a) l'accesso alle cure ambulatoriali e  ospedaliere  urgenti  o
comunque essenziali, anche di carattere continuativo, per malattia  e
infortunio, nonche' i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva; 
      b) l'accesso agli interventi di natura sociale  e  a  carattere
emergenziale e il  soddisfacimento  dei  bisogni  essenziali  primari
anche attraverso soluzioni e sistemazioni temporanee di accoglienza; 
      c)  l'accesso  dei  minori  all'istruzione  obbligatoria  e  ai
servizi per l'infanzia.». 
  2. Dopo il comma  35-bis  dell'art.  6  della  legge  regionale  n.
29/2009 e' inserito il seguente: 
    «35-ter. Le azioni finalizzate all'attuazione degli interventi di
cui al comma 35-bis sono definite dalla  programmazione  regionale  e
poste in essere in collaborazione con le amministrazioni locali e con
i soggetti del terzo settore.». 
  3. Dopo il comma 68 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/2009 e'
inserito il seguente: 
    «68-bis. La regione, nell'ambito delle proprie  competenze  e  ai
fini di promuovere  la  coesione  sociale  sul  territorio,  sostiene
iniziative e progetti rivolti a favorire l'integrazione delle persone
destinatarie  delle  misure  di  accoglienza  di   cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142  (Attuazione  della  direttiva  n.
2013/33/UE recante norme  relative  all'accoglienza  dei  richiedenti
protezione internazionale, nonche'  della  direttiva  n.  2013/32/UE,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento  e  della  revoca
dello status di protezione internazionale), in collaborazione con  le
comunita' locali e attraverso la partecipazione alle opportunita'  di
finanziamento di livello nazionale e  comunitario  vincolate  a  tali
obiettivi,  nonche'  nel  quadro   della   programmazione   integrata
socio-sanitaria.».