Art. 8 
 
                      Requisiti di onorabilita' 
 
  1. L'accesso alle attivita' commerciali di  cui  all'art.  1  e  il
relativo esercizio sono consentiti esclusivamente a quanti  siano  in
possesso dei requisiti di onorabilita', ossia a coloro che rispettano
le seguenti condizioni: 
    a) non sono stati dichiarati delinquenti abituali,  professionali
o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
    b) non hanno riportato una  condanna,  con  sentenza  passata  in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni,  sempre  che  non  sia
stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
    c) non hanno riportato, con sentenza passata  in  giudicato,  una
condanna a pena detentiva  per  uno  dei  delitti  di  cui  al  Libro
secondo,  titolo  VIII,  capo  II  del  Codice  Penale,  ovvero   per
ricettazione,   riciclaggio,   insolvenza   fraudolenta,   bancarotta
fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la  persona  commessi  con
violenza, estorsione; 
    d) non hanno riportato, con sentenza passata  in  giudicato,  una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi  i
delitti di cui al Libro  secondo,  titolo  VI,  capo  II  del  Codice
Penale; 
    e) non hanno riportato,  nel  quinquennio  precedente  all'inizio
dell'esercizio dell'attivita', due  o  piu'  condanne,  con  sentenza
passata in giudicato, per delitti di frode nella preparazione  e  nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
    f) non sono sottoposti a una delle misure  previste  dal  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche,  ovvero
a misure di sicurezza; 
    g) non sono incorsi in una delle cause di  divieto,  decadenza  o
sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e successive modifiche. 
  2. Il divieto di esercizio dell'attivita' ai  sensi  del  comma  1,
lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque  anni  a
decorrere dal giorno in cui la pena e'  stata  scontata.  Qualora  la
pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni  decorre
dal  giorno  del  passaggio  in  giudicato  della   sentenza,   salvo
riabilitazione. 
  3. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si  applica  qualora,
con sentenza passata in giudicato sia stata concessa  la  sospensione
condizionale della  pena  sempre  che  non  intervengano  circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
  4. In caso di societa',  associazioni  od  organismi  collettivi  i
requisiti di onorabilita' di cui al comma 1 devono  essere  posseduti
dal/dalla  legale   rappresentante,   da   altra   persona   preposta
all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art.
85, comma 2, del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  e
successive modifiche. In caso di impresa individuale i  requisiti  di
cui  ai  commi  1  e  2  devono  essere  posseduti  dal  titolare   e
dall'eventuale altra persona preposta all'attivita' commerciale. 
  5. L'esercizio dell'attivita'  di  commercio  all'ingrosso  di  cui
all'art. 1,  comma  2,  ivi  compreso  quello  relativo  ai  prodotti
alimentari, e' subordinato esclusivamente al possesso  dei  requisiti
di onorabilita' di cui al presente articolo. La verifica degli stessi
e' effettuata al momento dell'iscrizione al  registro  delle  imprese
presso la Camera di commercio territorialmente competente.