Art. 9 
 
                       Requisiti professionali 
 
  1. L'accesso e l'esercizio,  in  qualsiasi  forma  e  limitatamente
all'alimentazione  umana,  dell'attivita'  di  vendita  al  dettaglio
relativa  al  settore  merceologico  alimentare  e'  subordinata   al
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 
    a) avere frequentato e  concluso  con  esito  positivo  un  corso
professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione
degli alimenti istituito o riconosciuto dalla Provincia  autonoma  di
Bolzano o di Trento ovvero da altra Regione italiana; 
    b) avere svolto nell'ultimo  quinquennio  per  almeno  due  anni,
anche non  continuativi,  attivita'  nel  settore  alimentare  o  nel
settore della somministrazione di alimenti e bevande in  qualita'  di
titolare d'azienda o di dipendente qualificato addetto alla  vendita,
all'amministrazione o alla preparazione  degli  alimenti,  oppure  in
qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti oppure,
se trattasi di  coniuge,  parente  o  affine  entro  il  terzo  grado
dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore  familiare;  l'attivita'
va comprovata dall'iscrizione all'I.N.P.S.; 
    c)  essere  in  possesso  di  un  diploma  di  scuola  secondaria
superiore o  di  laurea,  anche  triennale,  o  di  altra  scuola  ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi
siano previste materie attinenti al commercio,  alla  preparazione  o
alla somministrazione degli alimenti. 
  2. Costituisce anche requisito professionale valido  ai  sensi  del
comma 1, l'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio  (REC)
di cui alla legge 11 giugno 1971,  n.  426,  nel  frattempo  abrogata
dall'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114,  con  la
decorrenza  ivi  indicata,  sempre  che  essa  sia   avvenuta   prima
dell'entrata in vigore del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248 - e a condizione che non ne sia stata disposta  la  cancellazione
per perdita dei requisiti soggettivi. L'iscrizione al REC deve essere
stata effettuata per le tabelle rientranti  nel  settore  alimentare,
per l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande  o  per  la
sezione speciale imprese turistiche.  Costituisce  inoltre  requisito
professionale valido il superamento  dell'esame  di  idoneita'  o  la
frequenza con esito positivo di un corso abilitante per  l'iscrizione
al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. 
  3. Sia  per  le  imprese  individuali  che  in  caso  di  societa',
associazioni od organismi collettivi, i  requisiti  professionali  di
cui ai commi 1 e 2  devono  essere  posseduti  dal/dalla  titolare  o
dal/dalla   rappresentante   legale,    ovvero,    in    alternativa,
dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale. 
  4. Per i cittadini e  le  cittadine  di  Stati  membri  dell'Unione
europea l'accertamento del possesso dei  requisiti  professionali  e'
effettuato ai sensi del decreto del  Presidente  della  Provincia  18
luglio 2007, n. 41, e del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.
Per i cittadini e le cittadine di Stati non  appartenenti  all'Unione
europea la verifica  del  possesso  dei  requisiti  professionali  e'
effettuata nel rispetto  della  vigente  normativa  internazionale  e
nazionale. 
  5.  La  Giunta  provinciale  stabilisce,   entro   novanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le  modalita'   di
organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui
al comma 1, lettera a), garantendone l'effettuazione tramite soggetti
idonei.