Art. 15 Funzioni dell'assistenza distrettuale 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale n. 27/2018, il livello dell'assistenza distrettuale assicura, ai sensi degli articoli 3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, le attivita' di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono garantite attraverso le strutture aziendali, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/2018, individuate da ciascun ente del Servizio sanitario regionale nel relativo atto aziendale, le quali svolgono: a) funzione di committenza, consistente nella definizione della programmazione dell'assistenza, attraverso l'analisi dei bisogni della popolazione di riferimento e delle risorse necessarie, nell'acquisizione dei servizi, nel monitoraggio dei risultati; b) funzione di presa in carico, consistente nella definizione di un sistema di accesso ai servizi per garantire la continuita' assistenziale della persona; c) funzione di controllo, consistente nella verifica di appropriatezza delle prestazioni oggetto di committenza, nel monitoraggio sulla corretta applicazione degli accordi contrattuali stipulati, nella verifica del mantenimento dei requisiti strutturali e professionali per lo svolgimento delle attivita' di assistenza; d) funzione di integrazione, consistente nella creazione e nel consolidamento di una rete di supporto tra le strutture per la funzione di produzione in relazione alle differenti aree di intervento; e) funzione di produzione, consistente nell'erogazione dell'assistenza. 3. Le funzioni di presa in carico e di integrazione di cui al comma 2, lettere b) e d), sono assicurate dal distretto tramite l'assistenza sanitaria di base, l'assistenza integrativa, l'assistenza protesica e l'assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale. 4. Le funzioni di committenza, controllo e produzione di cui al comma 2, lettere a), c) ed e), possono essere assicurate in forma aggregata fra piu' distretti, in relazione ai bacini d'utenza, tramite un Dipartimento di assistenza distrettuale. 5. Il modello organizzativo di cui ai commi 3 e 4 trova applicazione graduale attraverso le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 50. 6. Le attivita' di cui al comma 1, anche in considerazione dei relativi fabbisogni e standard di assistenza, da articolarsi nelle singole unita' operative, sono specificate con deliberazione della Giunta regionale. 7. Sino all'approvazione della deliberazione di cui al comma 6 l'assistenza e' garantita in relazione agli standard in essere alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi gli adeguamenti derivanti dall'avvio del nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario di cui alla legge regionale n. 27/2018.