Art. 16 
 
           Organizzazione dell'assistenza medica primaria 
 
  1.  Nell'ambito  dell'assistenza   sanitaria   di   base   di   cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
12  gennaio  2017,  l'assistenza  medica  primaria,  a   regime,   e'
assicurata dai  medici  di  medicina  generale  (MMG)  di  assistenza
primaria e di continuita'  assistenziale,  nonche'  dai  pediatri  di
libera scelta che vi concorrono per la fascia d'eta'  di  competenza,
mediante rapporto di convenzione con il Servizio sanitario regionale. 
  2. Gli accordi integrativi regionali stipulati con i professionisti
di cui al  comma  1  individuano  strumenti  per  assicurare  in  via
transitoria, in deroga al valore ottimale  dell'ambito  territoriale,
l'assistenza medica primaria al fine di  sopperire  a  situazioni  di
carenza della stessa nel territorio di competenza. 
  3. Gli enti del Servizio  sanitario  regionale,  per  garantire  un
modello multiprofessionale  e  interdisciplinare,  possono  prevedere
forme organizzative complesse, integrate e diffuse  per  l'erogazione
delle  cure  primarie  in  relazione  alle  specifiche  esigenze  del
territorio di competenza, sia con riferimento alla presa  in  carico,
sia per sviluppare la  medicina  d'iniziativa,  sia  per  il  governo
clinico delle situazioni di cronicita', fragilita', complessita'  che
richiedono il coordinamento e l'integrazione di attivita' di tutte le
figure  professionali  che  insistono  sui  processi  di  cura  e  di
assistenza. 
  4. Le forme organizzative comunque denominate in essere  alla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  mantengono  la  loro
operativita' e possono confluire progressivamente nelle  nuove  forme
organizzative  individuate  ai  sensi  del  comma  3  sulla  base  di
indicazioni operative stabilite dagli accordi  di  cui  al  comma  2,
nell'ambito  delle  risorse  disponibili   del   Servizio   sanitario
regionale.