Art. 18 
 
                          Sedi distrettuali 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  6  della  legge
regionale n. 27/2018, nell'ambito di quanto  stabilito  dall'articolo
15 e in coerenza alla pianificazione e alla programmazione regionali,
gli atti aziendali indicano le  funzioni  e  le  attivita'  che  sono
assicurate nel territorio dei comuni sedi di presidio ospedaliero  e,
in particolare, dei seguenti comuni di sede distrettuale: 
    a) Azzano Decimo; 
    b) Cividale del Friuli; 
    c) Codroipo; 
    d) Cormons; 
    e) Gemona del Friuli; 
    f) Grado; 
    g) Maniago; 
    h) Sacile. 
  2. Le sedi distrettuali di cui al comma 1, oltre  all'attivita'  di
assistenza ambulatoriale, assicurano lo svolgimento  delle  attivita'
di cui all'articolo 20. 
  3. L'Azienda sanitaria  universitaria  Friuli  Centrale,  anche  in
collaborazione  con  la  scuola  di  specializzazione  in   geriatria
dell'Universita' degli studi  di  Udine,  avvia  presso  la  sede  di
Cividale del  Friuli  iniziative  sperimentali  per  l'assistenza  ai
pazienti geriatrici e l'assistenza a  persone  affette  da  patologia
cronica per sviluppare: 
    a) specifiche strutture ambulatoriali; 
    b) percorsi di cure domiciliari anche supportate da strumenti  di
telemedicina; 
    c) strutture di assistenza intermedia innovative  finalizzate  ad
accogliere  persone  anche  affette  da  patologie  acute   a   bassa
complessita' non gestibili a domicilio. 
  4. Per sviluppare le reti  per  l'assistenza  anche  attraverso  la
valorizzazione dei servizi presenti sul territorio, presso la sede di
Sacile e' assicurata la funzione di riabilitazione  per  favorire  il
processo di raggiungimento per la  persona  del  miglior  livello  di
autonomia  possibile  sul  piano  fisico,   funzionale,   sociale   e
relazionale.