Art. 18 Sedi distrettuali 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 27/2018, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 15 e in coerenza alla pianificazione e alla programmazione regionali, gli atti aziendali indicano le funzioni e le attivita' che sono assicurate nel territorio dei comuni sedi di presidio ospedaliero e, in particolare, dei seguenti comuni di sede distrettuale: a) Azzano Decimo; b) Cividale del Friuli; c) Codroipo; d) Cormons; e) Gemona del Friuli; f) Grado; g) Maniago; h) Sacile. 2. Le sedi distrettuali di cui al comma 1, oltre all'attivita' di assistenza ambulatoriale, assicurano lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 20. 3. L'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, anche in collaborazione con la scuola di specializzazione in geriatria dell'Universita' degli studi di Udine, avvia presso la sede di Cividale del Friuli iniziative sperimentali per l'assistenza ai pazienti geriatrici e l'assistenza a persone affette da patologia cronica per sviluppare: a) specifiche strutture ambulatoriali; b) percorsi di cure domiciliari anche supportate da strumenti di telemedicina; c) strutture di assistenza intermedia innovative finalizzate ad accogliere persone anche affette da patologie acute a bassa complessita' non gestibili a domicilio. 4. Per sviluppare le reti per l'assistenza anche attraverso la valorizzazione dei servizi presenti sul territorio, presso la sede di Sacile e' assicurata la funzione di riabilitazione per favorire il processo di raggiungimento per la persona del miglior livello di autonomia possibile sul piano fisico, funzionale, sociale e relazionale.