Art. 19 
 
                          Cure domiciliari 
 
  1. Il Servizio sanitario regionale,  nell'ambito  delle  attivita',
dei servizi e delle prestazioni erogabili  a  livello  di  assistenza
distrettuale, assicura percorsi assistenziali a domicilio consistenti
in un insieme organizzato di trattamenti al fine di  stabilizzare  il
quadro clinico della persona, promuovere l'autonomia  e  il  recupero
funzionale e migliorarne la qualita' della vita. 
  2. I percorsi assistenziali a domicilio di cui al comma 1 si basano
su: 
    a) l'infermiere e il fisioterapista di famiglia  e  di  comunita'
che operano in collaborazione con  il  medico  di  medicina  generale
(MMG)  o  il  pediatra  di  libera   scelta,   responsabili   clinici
dell'assistenza, e le altre figure professionali; 
    b) la formazione e il sostegno organizzativo dei familiari; 
    c) la condivisione delle  informazioni  attraverso  una  gestione
informatizzata dei processi e percorsi  di  presa  in  carico,  anche
attraverso  la  telemedicina  quale  strumento   per   garantire   il
monitoraggio assistenziale domiciliare. 
  3. L'assistenza domiciliare  viene  assicurata  anche  in  caso  di
bisogni complessi con le modalita' di cui al capo I. 
  4. L'organizzazione delle attivita' e dei servizi per  l'erogazione
delle cure domiciliari deve rispondere ai criteri di prossimita',  di
continuita' e di integrazione con le risorse presenti nelle comunita'
servite secondo i principi dell'assistenza  primaria  orientata  alla
comunita'.