Art. 20 
 
                 Strutture di assistenza intermedia 
 
  1. Le strutture di  assistenza  intermedia  svolgono  una  funzione
intermedia tra l'assistenza  ospedaliera,  riservata  alle  patologie
acute e  complesse,  e  i  servizi  erogati  in  sede  di  assistenza
sociosanitaria   domiciliare   e    di    assistenza    specialistica
ambulatoriale. 
  2. Le strutture di cui al comma 1, destinate alla persona che,  pur
avendo superato la fase acuta, necessita di assistenza o monitoraggio
continui e non rientra in condizioni per il trattamento ambulatoriale
o domiciliare, assicurano: 
    a) riabilitazione estensiva  dopo  un  episodio  di  ricovero  in
ospedale per acuti; 
    b) riabilitazione finalizzata a prevenire, ritardare e ridurre le
conseguenze di esiti debilitanti,  per  la  quale  e'  necessario  un
progetto individuale; 
    c) trattamento di patologie acute di norma gestibili a domicilio,
per casi in cui non e' possibile  mantenere  la  persona  al  proprio
domicilio  e  per  persone  con  disabilita'  gravi  e  persone   con
disabilita' mentale; 
    d) accoglienza  permanente  o  protratta  senza  possibilita'  di
recupero; 
    e) cure palliative; 
    f) appoggio per  indisponibilita'  improvvisa  di  colui  che  si
prende cura della persona da assistere; 
    g) appoggio per sollievo dei familiari o di colui che  si  prende
cura della persona da assistere; 
    h) assistenza sulle ventiquattro ore,  per  evitare  il  ricovero
ospedaliero nel fine vita; 
    i) trattamento per disturbi del comportamento alimentare; 
    j) monitoraggio infermieristico sulle ventiquattro ore  destinato
a persone clinicamente stabili e a  persone  portatrici  di  malattie
croniche. 
  3. Le strutture di assistenza intermedia sono: 
    a) residenze sanitarie assistenziali (RSA),  con  riferimento  ad
attivita', servizi e  prestazioni  riconducibili  alle  tipologie  di
assistenza di cui al comma 2, lettere a), f) e g); 
    b) ospedali di comunita', con riferimento ad attivita', servizi e
prestazioni riconducibili alle tipologie  di  assistenza  di  cui  al
comma 2, lettera c); 
    c) hospice, con riferimento ad attivita', servizi  e  prestazioni
riconducibili alle tipologie di assistenza di cui al comma 2, lettere
e) e h); 
    d)  speciali  unita'  di   assistenza   protratta   (SUAP),   con
riferimento ad attivita', servizi e  prestazioni  riconducibili  alle
tipologie di assistenza di cui al comma 2, lettera d); 
    e) strutture specificamente  dedicate  ad  attivita',  servizi  e
prestazioni riconducibili alle tipologie  di  assistenza  di  cui  al
comma 2, lettera i); 
    f) strutture a  gestione  infermieristica  per  le  attivita',  i
servizi e le prestazioni di cui al comma 2, lettere f), g) e j); 
    g) strutture di riabilitazione funzionale ai sensi  dell'articolo
26 della legge 23 dicembre 1978, n.  833  (Istituzione  del  servizio
sanitario nazionale), per le attivita', i servizi e le prestazioni di
cui al comma 2, lettera b); 
    h) strutture di riabilitazione  funzionale  finalizzate  all'eta'
evolutiva. 
  4. L'accesso alle strutture intermedie, che avviene sette giorni su
sette, e' definito: 
    a) programmato, preceduto da  una  valutazione  multidimensionale
per i casi piu' complessi; 
    b) programmato senza valutazione multidimensionale per casistiche
omogenee e con condivisione fra presidio ospedaliero  e  Dipartimento
di assistenza distrettuale di cui all'articolo 15, comma 4; 
    c) programmato su esclusiva valutazione del distretto; 
    d) diretto dal pronto soccorso per le tipologie di assistenza  di
cui al comma  2,  lettere f  e  h),  con  condivisione  fra  presidio
ospedaliero  e  Dipartimento  di  assistenza  distrettuale   di   cui
all'articolo 15, comma 4. 
  5. Per assicurare l'assistenza medica  alle  strutture  di  cui  al
comma 3, gli enti del Servizio sanitario regionale possono  ricorrere
a personale dipendente o a rapporto  orario,  ai  sensi  dell'accordo
collettivo nazionale e degli accordi  integrativi  regionali  per  la
medicina generale.