Art. 20 Strutture di assistenza intermedia 1. Le strutture di assistenza intermedia svolgono una funzione intermedia tra l'assistenza ospedaliera, riservata alle patologie acute e complesse, e i servizi erogati in sede di assistenza sociosanitaria domiciliare e di assistenza specialistica ambulatoriale. 2. Le strutture di cui al comma 1, destinate alla persona che, pur avendo superato la fase acuta, necessita di assistenza o monitoraggio continui e non rientra in condizioni per il trattamento ambulatoriale o domiciliare, assicurano: a) riabilitazione estensiva dopo un episodio di ricovero in ospedale per acuti; b) riabilitazione finalizzata a prevenire, ritardare e ridurre le conseguenze di esiti debilitanti, per la quale e' necessario un progetto individuale; c) trattamento di patologie acute di norma gestibili a domicilio, per casi in cui non e' possibile mantenere la persona al proprio domicilio e per persone con disabilita' gravi e persone con disabilita' mentale; d) accoglienza permanente o protratta senza possibilita' di recupero; e) cure palliative; f) appoggio per indisponibilita' improvvisa di colui che si prende cura della persona da assistere; g) appoggio per sollievo dei familiari o di colui che si prende cura della persona da assistere; h) assistenza sulle ventiquattro ore, per evitare il ricovero ospedaliero nel fine vita; i) trattamento per disturbi del comportamento alimentare; j) monitoraggio infermieristico sulle ventiquattro ore destinato a persone clinicamente stabili e a persone portatrici di malattie croniche. 3. Le strutture di assistenza intermedia sono: a) residenze sanitarie assistenziali (RSA), con riferimento ad attivita', servizi e prestazioni riconducibili alle tipologie di assistenza di cui al comma 2, lettere a), f) e g); b) ospedali di comunita', con riferimento ad attivita', servizi e prestazioni riconducibili alle tipologie di assistenza di cui al comma 2, lettera c); c) hospice, con riferimento ad attivita', servizi e prestazioni riconducibili alle tipologie di assistenza di cui al comma 2, lettere e) e h); d) speciali unita' di assistenza protratta (SUAP), con riferimento ad attivita', servizi e prestazioni riconducibili alle tipologie di assistenza di cui al comma 2, lettera d); e) strutture specificamente dedicate ad attivita', servizi e prestazioni riconducibili alle tipologie di assistenza di cui al comma 2, lettera i); f) strutture a gestione infermieristica per le attivita', i servizi e le prestazioni di cui al comma 2, lettere f), g) e j); g) strutture di riabilitazione funzionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), per le attivita', i servizi e le prestazioni di cui al comma 2, lettera b); h) strutture di riabilitazione funzionale finalizzate all'eta' evolutiva. 4. L'accesso alle strutture intermedie, che avviene sette giorni su sette, e' definito: a) programmato, preceduto da una valutazione multidimensionale per i casi piu' complessi; b) programmato senza valutazione multidimensionale per casistiche omogenee e con condivisione fra presidio ospedaliero e Dipartimento di assistenza distrettuale di cui all'articolo 15, comma 4; c) programmato su esclusiva valutazione del distretto; d) diretto dal pronto soccorso per le tipologie di assistenza di cui al comma 2, lettere f e h), con condivisione fra presidio ospedaliero e Dipartimento di assistenza distrettuale di cui all'articolo 15, comma 4. 5. Per assicurare l'assistenza medica alle strutture di cui al comma 3, gli enti del Servizio sanitario regionale possono ricorrere a personale dipendente o a rapporto orario, ai sensi dell'accordo collettivo nazionale e degli accordi integrativi regionali per la medicina generale.