Art. 22 Governo della presa in carico 1. Presso gli enti del Servizio sanitario regionale e' assicurata la funzione di centrale operativa quale strumento per il governo della presa in carico e della continuita' assistenziale. 2. La centrale operativa di cui al comma 1 assicura, in particolare: a) identificazione dei bisogni; b) integrazione tra attivita', servizi e prestazioni dell'assistenza di prevenzione, dell'assistenza distrettuale, dell'assistenza ospedaliera nonche' dell'assistenza di carattere sociale; c) programmazione degli interventi di valutazione multidimensionale dei bisogni e progettazione personalizzata; d) supporto alla continuita' assistenziale; e) supporto all'aderenza terapeutica; f) supporto a campagne vaccinali; g) supporto ai programmi di promozione della salute; h) informazione all'utenza; i) supporto ai programmi di promozione di stili di vita sani e interventi di prevenzione primaria e secondaria.