Art. 22 
 
                    Governo della presa in carico 
 
  1. Presso gli enti del Servizio sanitario regionale  e'  assicurata
la funzione di centrale operativa  quale  strumento  per  il  governo
della presa in carico e della continuita' assistenziale. 
  2.  La  centrale  operativa  di  cui  al  comma  1   assicura,   in
particolare: 
    a) identificazione dei bisogni; 
    b)   integrazione   tra   attivita',   servizi   e    prestazioni
dell'assistenza   di   prevenzione,   dell'assistenza   distrettuale,
dell'assistenza  ospedaliera  nonche'  dell'assistenza  di  carattere
sociale; 
    c)    programmazione    degli    interventi    di     valutazione
multidimensionale dei bisogni e progettazione personalizzata; 
    d) supporto alla continuita' assistenziale; 
    e) supporto all'aderenza terapeutica; 
    f) supporto a campagne vaccinali; 
    g) supporto ai programmi di promozione della salute; 
    h) informazione all'utenza; 
    i) supporto ai programmi di promozione di stili di  vita  sani  e
interventi di prevenzione primaria e secondaria.