Art. 27 
Contributi straordinari per la qualificazione  e  valorizzazione  dei
  luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili.
  Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 73/2018 
  1. Al comma 1 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.  73/2018  le
parole: «e per un importo pari a euro  300.000,00  per  l'anno  2020»
sono sostituite dalle  seguenti:  «e  per  un  importo  pari  a  euro
500.000,00 per l'anno 2020 e 300.000,00 per ciascuno degli anni  2021
e 2022». 
  2. Il comma 4 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.  73/2018  e'
sostituto dal seguente: 
  «4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e'  autorizzata
la spesa massima complessiva di euro 1.400.000,00 per gli anni  2019,
2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte come segue: 
    a) per l'anno 2019, per l'importo di  euro  300.000,00,  con  gli
stanziamenti della missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'",
programma 03 "Ricerca  e  innovazione",  titolo  2  "Spese  in  conto
capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualita' 2019; 
    b) per gli anni  2020,  2021  e  2022,  rispettivamente  per  gli
importi di euro 500.000,00, euro 300.000,00 ed euro  300.000,00,  con
gli  stanziamenti   della   missione   14   "Sviluppo   economico   e
competitivita'", programma  03  "Ricerca  e  innovazione",  titolo  2
"Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022.».