Art. 27 Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 73/2018 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 73/2018 le parole: «e per un importo pari a euro 300.000,00 per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e per un importo pari a euro 500.000,00 per l'anno 2020 e 300.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022». 2. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 73/2018 e' sostituto dal seguente: «4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e' autorizzata la spesa massima complessiva di euro 1.400.000,00 per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte come segue: a) per l'anno 2019, per l'importo di euro 300.000,00, con gli stanziamenti della missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", programma 03 "Ricerca e innovazione", titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualita' 2019; b) per gli anni 2020, 2021 e 2022, rispettivamente per gli importi di euro 500.000,00, euro 300.000,00 ed euro 300.000,00, con gli stanziamenti della missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", programma 03 "Ricerca e innovazione", titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022.».