Art. 28 Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilita' regionale. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 73/2018 1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 73/2018 la parola: «425.000,00» e' sostituita dalla seguente: «675.000,00», e dopo le parole «con deliberazione della giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «ed in coerenza con il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' (PRIIM) di cui alla legge regionale n. 55/2011». 2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 77/2017 e' sostituito dal seguente: «2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.352.847,00, si fa fronte come segue: a) fino a un massimo di euro 367.847,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", programma 05 "Viabilita' e infrastrutture stradali", titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualita' 2019; b) fino a un massimo di euro 675.000,00 per l'anno 2020 e di euro 310.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", programma 05 "Viabilita' e infrastrutture stradali", titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020-2022, annualita' 2020 e 2021.».