Art. 28 
Finanziamento progettazione di interventi in  materia  di  viabilita'
  regionale. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 73/2018 
  1. Al comma 1 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  73/2018  la
parola: «425.000,00» e' sostituita dalla  seguente:  «675.000,00»,  e
dopo le  parole  «con  deliberazione  della  giunta  regionale»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «ed  in  coerenza  con  il  piano  regionale
integrato delle infrastrutture e della mobilita' (PRIIM) di cui  alla
legge regionale n. 55/2011». 
  2. Il comma 2 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  77/2017  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. All'onere di spesa di  cui  al  comma  1,  per  un  massimo  di
complessivi euro 1.352.847,00, si fa fronte come segue: 
    a) fino a un massimo di euro 367.847,00 per l'anno 2019, con  gli
stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla  mobilita'",
programma 05 "Viabilita' e infrastrutture stradali", titolo 2  "Spese
in conto capitale" del bilancio di previsione  2019-2021,  annualita'
2019; 
    b) fino a un massimo di euro 675.000,00 per l'anno 2020 e di euro
310.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti  della  missione  10
"Trasporti e diritto alla  mobilita'",  programma  05  "Viabilita'  e
infrastrutture stradali", titolo 2  «Spese  in  conto  capitale»  del
bilancio di previsione 2020-2022, annualita' 2020 e 2021.».