Art. 39 
 
Commutazione dell'intervento del fondo. Modifiche  all'art.  4  della
                     legge regionale n. 57/2019 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della  legge  regionale  n.  57/2019
sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Qualora la regione non operi  la  commutazione  di  cui  al
comma  1,  la  restituzione  dell'incentivo  al  fondo  puo'   essere
posticipata di un ulteriore triennio, subordinatamente alla  verifica
della condizione di cui all'art. 2, comma 3, lettera c). 
  1-ter. La commutazione  di  cui  al  comma  1  e'  esclusa  qualora
l'incentivo sia stato concesso nella forma  del  contributo  a  fondo
perduto.».