Art. 39 Commutazione dell'intervento del fondo. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 57/2019 1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 57/2019 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Qualora la regione non operi la commutazione di cui al comma 1, la restituzione dell'incentivo al fondo puo' essere posticipata di un ulteriore triennio, subordinatamente alla verifica della condizione di cui all'art. 2, comma 3, lettera c). 1-ter. La commutazione di cui al comma 1 e' esclusa qualora l'incentivo sia stato concesso nella forma del contributo a fondo perduto.».