Art. 6 Raccordi viari tra medie strutture di vendita e viabilita' pubblica (art. 4, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 62/2018). 1. Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 800 metri quadrati devono essere collegate con la viabilita' pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) i collegamenti fra il parcheggio destinato alla clientela e la strada pubblica o comunque di accesso devono essere indipendenti e separati da ogni altro collegamento, distinguendoli chiaramente dalle altre viabilita', anche qualora utilizzate per carico-scarico merci o riservate ai pedoni; b) gli accessi alla struttura commerciale devono essere evidenziati con idonea segnaletica stradale conforme al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) al fine di essere chiaramente percepiti dai veicoli in percorrenza sulla viabilita' pubblica. In prossimita' degli accessi e in particolare in corrispondenza delle intersezioni deve essere garantita la distanza di visibilita' per l'arresto dei veicoli impegnati in ogni tipo di manovra e per ogni condizione di aderenza; c) i raggi di curvatura e le larghezze utilizzate per raccordare la viabilita' pubblica con il parcheggio della struttura commerciale e/o le altre aree carrabili devono essere dimensionati in base agli effettivi ingombri dinamici dei veicoli attesi; d) deve essere garantita idonea illuminazione artificiale, in conformita' a quanto stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di strada considerata; e) deve essere garantito il corretto smaltimento delle acque meteoriche incidenti sulle aree di progetto; f) i collegamenti fra il parcheggio e la viabilita' pubblica devono essere costituiti da almeno due varchi a senso unico indipendenti, opportunamente distanziati tra loro, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia; g) per ogni tipo di manovra prevista in corrispondenza delle intersezioni con la strada pubblica devono essere valutati i ritardi medi di attesa nell'ora di punta della settimana tipo, anche al fine di definire il livello di servizio delle viabilita' in questione. In mancanza di modellazioni di traffico analitiche o di rilievi specifici, tali valutazioni possono essere ricavate in funzione delle dotazioni infrastrutturali attese (numero di parcheggi) o in base a metodi statistici; h) qualora, in base alle valutazioni di cui alla lettera g) relative al traffico, il livello di servizio atteso delle viabilita' interferenti con l'esercizio commerciale sia prossimo ad una situazione di traffico congestionato, oppure risulti inferiore al livello di servizio (Level of service) «E», come definito dal metodo Highway capacity manual (HCM), il progetto deve prevedere interventi infrastrutturali in grado di minimizzare gli impatti sulla mobilita' in questione, quali dislocazione degli accessi, corsie di accumulo riservate per le svolte, corsie di decelerazione e accelerazione, intersezioni a rotatoria e/o semaforizzate. 2. La progettazione della viabilita' di raccordo e dei relativi accessi deve rispettare le disposizioni vigenti in materia di progettazione stradale, con particolare riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali), al decreto legislativo n. 285/1992 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). 3. Il comune puo' consentire la deroga, in tutto o in parte, alle prescrizioni di cui al comma 1 qualora la media struttura sia insediata in aree interessate da interventi di cui agli articoli 110 e 111 del codice o da interventi di riuso o rigenerazione urbana previsti dai vigenti piani operativi, a condizione che siano verificati e documentati i requisiti di sicurezza, efficienza e funzionalita' delle soluzioni progettuali alternative adottate.