Art. 10 
 
          Valutazione e denominazione della qualificazione 
 
  1. Per l'attribuzione del voto d'esame si applica la seguente scala
di valutazione, che prevede anche la possibilita' di attribuire  voti
espressi con la virgola e una cifra decimale: 
    a) ottimo: 10; 
    b) distinto: 9; 
    c) buono: 8; 
    d) discreto: 7; 
    e) sufficiente: 6; 
    f) insufficiente: 5; 
    g) del tutto insufficiente: 4. 
  2. Un esame  si  intende  superato  se  il  candidato/la  candidata
ottiene una valutazione di almeno 6. 
  3. A discrezione della commissione, una singola  parte  dell'esame,
un singolo esame di modulo o un singolo voto parziale  conseguito  in
un esame di modulo possono essere considerati  come  superati  se  il
candidato/la candidata ha conseguito un voto compreso tra 5,1 e 5,9. 
  4. Un candidato/Una  candidata  puo'  sostenere  un  esame  per  un
massimo di tre volte. 
  5. Per ogni  parte  d'esame  superata,  il  candidato/la  candidata
riceve un attestato. Ad avvenuto superamento  dell'esame  di  maestro
professionale  o  di  tecnico  del  commercio  viene  rilasciato   un
attestato   finale.   Tutti   gli   attestati   sono   firmati    dal
direttore/dalla direttrice dell'ufficio provinciale competente. 
  6. Le prove gia' superate inerenti parti  o  moduli  dell'esame  di
maestro artigiano o di tecnico del  commercio  perdono  validita'  se
l'intero esame non viene superato entro sei anni. Il suddetto periodo
decorre  dalla  data  di  superamento  del  primo  esame.   In   casi
eccezionali  debitamente   motivati,   il   direttore/la   direttrice
dell'ufficio  provinciale  competente  puo'  dilazionare  il  termine
fissato per le prove di teoria e pratica professionale alla  sessione
d'esame successiva. Se nell'arco di sei  anni  l'ufficio  non  indice
alcuna  sessione  d'esame  per  le  parti   di   teoria   e   pratica
professionale, le  prove  gia'  superate  resteranno  automaticamente
valide per ulteriori sei anni. 
  7. Il diploma di maestro professionale e di tecnico  del  commercio
viene rilasciato dall'ufficio provinciale competente  e  sottoscritto
dall'assessore/assessora  provinciale  preposto  alla  formazione  di
maestro professionale e  tecnico  del  commercio.  I  diplomi  devono
indicare  il  corrispondente  livello  del  quadro  delle  qualifiche
nazionali ai sensi delle disposizioni vigenti, sempreche'  sia  stata
fissata una corrispondenza. Il diploma riporta il giudizio  «superato
con lode» in caso di conseguimento di un punteggio complessivo di 8,5
o superiore.