Art. 11 Esonero parziale dall'esame per maestro professionale o tecnico del commercio 1. E' possibile essere esonerati da una parte dell'esame di maestro professionale o di tecnico del commercio o da singoli moduli d'esame presentando un attestato di formazione conseguito in Italia o all'estero. I requisiti per l'esonero parziale sono i seguenti: a) l'attestato e' stato rilasciato da un ente pubblico o da un ente dotato di analoghi pubblici poteri; b) il programma d'esame su cui si basa l'attestato presentato corrisponde sostanzialmente al programma del relativo esame di maestro professionale o di tecnico del commercio. 2. Le domande di esonero da parti dell'esame di maestro professionale o di tecnico del commercio devono essere presentate all'ufficio provinciale competente. Il direttore/La direttrice dell'ufficio provinciale decide in merito all'esonero dopo aver sentito la commissione d'esame competente. Se alla presentazione della domanda di esonero non fosse stata nominata alcuna commissione d'esame, saranno consultati esperti delle scuole professionali provinciali o delle scuole secondarie di secondo grado e delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello provinciale. In caso di mancata risposta entro trenta giorni, il direttore/la direttrice decidera' autonomamente. In caso di precedenti, la consultazione non e' necessaria. 3. Un esonero dovra' essere valutato e confermato nuovamente in caso di modifica del programma d'esame di riferimento.