Art. 11 
 
Esonero parziale dall'esame per maestro professionale o  tecnico  del
                              commercio 
 
  1. E' possibile essere esonerati da una parte dell'esame di maestro
professionale o di tecnico del commercio o da singoli moduli  d'esame
presentando  un  attestato  di  formazione  conseguito  in  Italia  o
all'estero. I requisiti per l'esonero parziale sono i seguenti: 
    a) l'attestato e' stato rilasciato da un ente pubblico  o  da  un
ente dotato di analoghi pubblici poteri; 
    b) il programma d'esame su cui  si  basa  l'attestato  presentato
corrisponde  sostanzialmente  al  programma  del  relativo  esame  di
maestro professionale o di tecnico del commercio. 
  2.  Le  domande  di  esonero  da  parti   dell'esame   di   maestro
professionale o di tecnico del  commercio  devono  essere  presentate
all'ufficio  provinciale  competente.  Il   direttore/La   direttrice
dell'ufficio provinciale  decide  in  merito  all'esonero  dopo  aver
sentito la commissione  d'esame  competente.  Se  alla  presentazione
della domanda di esonero non fosse stata nominata alcuna  commissione
d'esame,  saranno  consultati  esperti  delle  scuole   professionali
provinciali o delle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  e  delle
organizzazioni  di   categoria   piu'   rappresentative   a   livello
provinciale. In caso di mancata  risposta  entro  trenta  giorni,  il
direttore/la  direttrice  decidera'   autonomamente.   In   caso   di
precedenti, la consultazione non e' necessaria. 
  3. Un esonero dovra' essere valutato  e  confermato  nuovamente  in
caso di modifica del programma d'esame di riferimento.