Art. 8 
 
                         Commissioni d'esame 
 
  1. Il direttore/La direttrice dell'ufficio  provinciale  competente
nomina le commissioni d'esame. I membri delle commissioni restano  in
carica cinque anni. Il membro di commissione che ricopre il ruolo  di
presidente e' responsabile del corretto svolgimento dell'esame. 
  2.  Per  ciascun  membro  di  commissione  e'  nominato  un  membro
supplente che sostituisce il primo in  caso  di  impedimento.  Se  un
membro di commissione risulta incompatibile, viene sostituito per  la
rispettiva sessione d'esame. 
  3. Le commissioni d'esame preposte alla prova di gestione aziendale
nell'artigianato e nel settore alberghiero sono composte da: 
    a) un esperto/un'esperta con esperienza pluriennale  nel  settore
della formazione, con funzioni di presidente; 
    b) due esperti/esperte  in  materia  di  gestione  aziendale;  di
questi almeno uno deve essere un datore o una datrice di  lavoro  nel
settore dell'artigianato in caso di esame di maestro artigiano, o nel
settore alberghiero in caso di esame di maestro/maestra professionale
per il settore alberghiero. 
  4.  Le  commissioni  preposte  alla  parte  d'esame  inerente  alla
gestione del personale e la formazione professionale nell'artigianato
e nel settore alberghiero sono composte da: 
    a) un esperto/un'esperta con esperienza pluriennale  nel  settore
della formazione, con funzioni di presidente; 
    b) due esperti/esperte in materia di  gestione  del  personale  e
formazione nell'apprendistato, di  cui  almeno  uno  deve  essere  un
datore o una datrice di lavoro nel settore dell'artigianato  in  caso
di esame  di  maestro  artigiano/maestra  artigiana,  o  nel  settore
alberghiero in caso di esame  di  maestro/maestra  professionale  nel
settore alberghiero. 
  5. Le commissioni d'esame preposte alle prove di teoria  e  pratica
professionale  nell'artigianato  e  nel  settore   alberghiero   sono
composte da: 
    a) un esperto/un'esperta con esperienza pluriennale  nel  settore
della formazione, con funzioni di presidente; 
    b) un esperto/un'esperta nella rispettiva professione, per la cui
designazione saranno sentite  le  organizzazioni  di  categoria  piu'
rappresentative a livello provinciale; 
    c) una persona con la qualifica di maestro/maestra  professionale
nell'attivita'  professionale  oggetto  dell'esame  oppure,  in   sua
mancanza,  da  un   esperto/un'esperta   nella   relativa   attivita'
professionale con esperienza  pluriennale  di  lavoro  autonomo,  che
viene  proposto  dalle  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  piu'
rappresentative a livello provinciale. Se entro trenta  giorni  dalla
richiesta dell'ufficio proposta, si procede alla nomina d'ufficio. 
  6. Le commissioni per l'esame di tecnico/tecnica del commercio sono
composte da: 
    a) un esperto/un'esperta con esperienza pluriennale  nel  settore
della formazione, con funzioni di presidente; 
    b) un esperto/un'esperta del  settore  commerciale,  per  la  cui
designazione saranno sentite  le  organizzazioni  di  categoria  piu'
rappresentative a livello provinciale; 
    c) una persona in possesso della qualifica di tecnico/tecnica del
commercio oppure, in sua mancanza, un esperto/un'esperta nel  settore
commerciale con esperienza pluriennale di lavoro autonomo, che  viene
proposto   dalle   organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   piu'
rappresentative a livello provinciale. Se entro trenta  giorni  dalla
richiesta dell'ufficio provinciale  competente  non  perviene  alcuna
proposta, si procede alla nomina d'ufficio. 
  7.  Per  particolari  esigenze  tecniche  e  didattiche   l'ufficio
provinciale competente, in accordo  con  la  commissione  d'esame  di
riferimento, puo' avvalersi di  altri  esperti  per  la  preparazione
delle prove d'esame e per gli esami stessi.  Questi  esperti  vengono
nominati  dal  direttore/dalla  direttrice  dell'ufficio  provinciale
competente e sono a pieno titolo membri della commissione. 
  8. Nei casi di incompatibilita' o di impedimento  a  presenziare  a
una sessione d'esame, ogni membro di  commissione  ha  il  dovere  di
darne immediata comunicazione scritta all'ufficio competente. In caso
di inosservanza di tale obbligo  da  parte  di  un  componente  della
commissione, il direttore/la direttrice d'ufficio puo' procedere alla
sua sostituzione.