Art. 8 Commissioni d'esame 1. Il direttore/La direttrice dell'ufficio provinciale competente nomina le commissioni d'esame. I membri delle commissioni restano in carica cinque anni. Il membro di commissione che ricopre il ruolo di presidente e' responsabile del corretto svolgimento dell'esame. 2. Per ciascun membro di commissione e' nominato un membro supplente che sostituisce il primo in caso di impedimento. Se un membro di commissione risulta incompatibile, viene sostituito per la rispettiva sessione d'esame. 3. Le commissioni d'esame preposte alla prova di gestione aziendale nell'artigianato e nel settore alberghiero sono composte da: a) un esperto/un'esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, con funzioni di presidente; b) due esperti/esperte in materia di gestione aziendale; di questi almeno uno deve essere un datore o una datrice di lavoro nel settore dell'artigianato in caso di esame di maestro artigiano, o nel settore alberghiero in caso di esame di maestro/maestra professionale per il settore alberghiero. 4. Le commissioni preposte alla parte d'esame inerente alla gestione del personale e la formazione professionale nell'artigianato e nel settore alberghiero sono composte da: a) un esperto/un'esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, con funzioni di presidente; b) due esperti/esperte in materia di gestione del personale e formazione nell'apprendistato, di cui almeno uno deve essere un datore o una datrice di lavoro nel settore dell'artigianato in caso di esame di maestro artigiano/maestra artigiana, o nel settore alberghiero in caso di esame di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero. 5. Le commissioni d'esame preposte alle prove di teoria e pratica professionale nell'artigianato e nel settore alberghiero sono composte da: a) un esperto/un'esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, con funzioni di presidente; b) un esperto/un'esperta nella rispettiva professione, per la cui designazione saranno sentite le organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello provinciale; c) una persona con la qualifica di maestro/maestra professionale nell'attivita' professionale oggetto dell'esame oppure, in sua mancanza, da un esperto/un'esperta nella relativa attivita' professionale con esperienza pluriennale di lavoro autonomo, che viene proposto dalle organizzazioni dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello provinciale. Se entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio proposta, si procede alla nomina d'ufficio. 6. Le commissioni per l'esame di tecnico/tecnica del commercio sono composte da: a) un esperto/un'esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, con funzioni di presidente; b) un esperto/un'esperta del settore commerciale, per la cui designazione saranno sentite le organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello provinciale; c) una persona in possesso della qualifica di tecnico/tecnica del commercio oppure, in sua mancanza, un esperto/un'esperta nel settore commerciale con esperienza pluriennale di lavoro autonomo, che viene proposto dalle organizzazioni dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello provinciale. Se entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio provinciale competente non perviene alcuna proposta, si procede alla nomina d'ufficio. 7. Per particolari esigenze tecniche e didattiche l'ufficio provinciale competente, in accordo con la commissione d'esame di riferimento, puo' avvalersi di altri esperti per la preparazione delle prove d'esame e per gli esami stessi. Questi esperti vengono nominati dal direttore/dalla direttrice dell'ufficio provinciale competente e sono a pieno titolo membri della commissione. 8. Nei casi di incompatibilita' o di impedimento a presenziare a una sessione d'esame, ogni membro di commissione ha il dovere di darne immediata comunicazione scritta all'ufficio competente. In caso di inosservanza di tale obbligo da parte di un componente della commissione, il direttore/la direttrice d'ufficio puo' procedere alla sua sostituzione.