Art. 9 
 
                       Svolgimento dell'esame 
 
  1. L'ufficio provinciale competente stabilisce le date degli  esami
in accordo con la commissione d'esame. 
  2.  L'ufficio  provinciale  competente  informa  per   iscritto   i
candidati e le candidate sulla  sessione  d'esame  prevista  per  una
delle   quattro   parti   dell'esame   di   maestro/maestra   o    di
tecnico/tecnica del commercio. Le persone  che  si  saranno  iscritte
alla sessione d'esame riceveranno un invito dall'ufficio  provinciale
competente almeno trenta giorni prima di ogni prova d'esame; l'invito
conterra' anche informazioni sui documenti e gli  ausili  consentiti,
nonche' sulle azioni non permesse e le loro conseguenze. 
  3. L'ufficio provinciale competente  incarica  uno  o  piu'  membri
della commissione d'esame di presiedere alla sorveglianza durante gli
esami scritti e pratici. Le  prove  orali  si  svolgono  in  presenza
dell'intera commissione. 
  4. Ogni valutazione viene effettuata  in  compresenza  di  tutti  i
membri della commissione. La commissione si pronuncia  a  maggioranza
dei voti; in caso di parita' e' determinante il voto dei membri della
commissione di cui all'art. 8, commi da 1 a 6. 
  5. Di ogni prova d'esame viene redatto un verbale. 
  6. La commissione d'esame o il  membro  di  commissione  incaricato
della sorveglianza puo' esclu-dere dalla prosecuzione  dell'esame  il
candidato o la candidata che, durante la prova, commetta un  atto  di
impostura, utilizzi documenti  o  ausili  non  consentiti,  violi  le
disposizioni in materia di sicurezza  o  arrechi  grave  disturbo  al
regolare  svolgimento  dell'esame  stesso  membro  incaricato   della
sorveglianza  puo'  solo  adottare  una  decisione  provvisoria;   la
decisione definitiva spetta alla commissione d'esame. 
  7. Non e'  ammesso  all'esame  il  candidato/la  candidata  che  si
presenta in ritardo senza un valido  motivo  riconosciuto  come  tale
dalla commissione o dal membro incaricato della sorveglianza. 
  8.  Gli  esami  di  maestro  artigiano/maestra   artigiana   e   di
maestro/maestra  professionale   nel   settore   alberghiero   e   di
tecnico/tecnica del commercio sono pubblici, a condizione  che  possa
essere  garantito  il  regolare  svolgimento   dell'esame.   Per   le
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, le prove d'esame che
si svolgono in officina non sono pubbliche. 
  9.  L'ufficio  puo'  consentire   di   ripetere   l'esame   ai/alle
partecipanti di una sessione d'esame che non hanno superato una prova
o che, per validi motivi riconosciuti dall'ufficio  e  comprovati  da
apposita documentazione, non si siano presentati all'esame.