Art. 9 Svolgimento dell'esame 1. L'ufficio provinciale competente stabilisce le date degli esami in accordo con la commissione d'esame. 2. L'ufficio provinciale competente informa per iscritto i candidati e le candidate sulla sessione d'esame prevista per una delle quattro parti dell'esame di maestro/maestra o di tecnico/tecnica del commercio. Le persone che si saranno iscritte alla sessione d'esame riceveranno un invito dall'ufficio provinciale competente almeno trenta giorni prima di ogni prova d'esame; l'invito conterra' anche informazioni sui documenti e gli ausili consentiti, nonche' sulle azioni non permesse e le loro conseguenze. 3. L'ufficio provinciale competente incarica uno o piu' membri della commissione d'esame di presiedere alla sorveglianza durante gli esami scritti e pratici. Le prove orali si svolgono in presenza dell'intera commissione. 4. Ogni valutazione viene effettuata in compresenza di tutti i membri della commissione. La commissione si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parita' e' determinante il voto dei membri della commissione di cui all'art. 8, commi da 1 a 6. 5. Di ogni prova d'esame viene redatto un verbale. 6. La commissione d'esame o il membro di commissione incaricato della sorveglianza puo' esclu-dere dalla prosecuzione dell'esame il candidato o la candidata che, durante la prova, commetta un atto di impostura, utilizzi documenti o ausili non consentiti, violi le disposizioni in materia di sicurezza o arrechi grave disturbo al regolare svolgimento dell'esame stesso membro incaricato della sorveglianza puo' solo adottare una decisione provvisoria; la decisione definitiva spetta alla commissione d'esame. 7. Non e' ammesso all'esame il candidato/la candidata che si presenta in ritardo senza un valido motivo riconosciuto come tale dalla commissione o dal membro incaricato della sorveglianza. 8. Gli esami di maestro artigiano/maestra artigiana e di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero e di tecnico/tecnica del commercio sono pubblici, a condizione che possa essere garantito il regolare svolgimento dell'esame. Per le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, le prove d'esame che si svolgono in officina non sono pubbliche. 9. L'ufficio puo' consentire di ripetere l'esame ai/alle partecipanti di una sessione d'esame che non hanno superato una prova o che, per validi motivi riconosciuti dall'ufficio e comprovati da apposita documentazione, non si siano presentati all'esame.