Art. 5 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Al finanziamento del Fondo COVID-19 TPL di cui all'art. 1, comma
2, pari ad euro 46.500.000,00, si  fa  fronte  con  gli  stanziamenti
dalla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilita'», Programma  02
«Trasporto pubblico locale», Titolo 1 «Spese correnti»  del  bilancio
di previsione finanziario 2020-2022, annualita' 2020. 
  2. Al fine della copertura  degli  oneri  di  cui  al  comma  1  al
bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, annualita' 2020, sono
apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa: 
    anno 2020: 
      in  diminuzione  Missione  10   «Trasporti   e   diritto   alla
mobilita'», Programma 01 «Trasporto  ferroviario»,  Titolo  1  «Spese
correnti», euro 5.000.000,00; 
      in diminuzione Missione 20 «Fondi e accantonamenti»,  Programma
03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», euro 16.500.000,00; 
      in aumento Missione 10 «Trasporti e  diritto  alla  mobilita'»,
Programma 02 «Trasporto pubblico locale», Titolo 1 «Spese  correnti»,
euro 21.500.000,00. 
  3. L'attuazione di quanto previsto all'art. 4 non comporta nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio regionale.