Art. 5 Norma finanziaria 1. Al finanziamento del Fondo COVID-19 TPL di cui all'art. 1, comma 2, pari ad euro 46.500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dalla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilita'», Programma 02 «Trasporto pubblico locale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualita' 2020. 2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1 al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, annualita' 2020, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa: anno 2020: in diminuzione Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilita'», Programma 01 «Trasporto ferroviario», Titolo 1 «Spese correnti», euro 5.000.000,00; in diminuzione Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», euro 16.500.000,00; in aumento Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilita'», Programma 02 «Trasporto pubblico locale», Titolo 1 «Spese correnti», euro 21.500.000,00. 3. L'attuazione di quanto previsto all'art. 4 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.