Art. 12 Volontariato regionale di protezione civile 1. Il volontariato organizzato nonche' i gruppi comunali di protezione civile di cui all'art. 35 del Codice, partecipano alle attivita' di protezione civile, previa iscrizione nell'elenco territoriale previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice. 2. Nell'ambito delle attivita' di prevenzione non strutturale di protezione civile ed in attuazione delle disposizioni nazionali in materia di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico, il volontariato organizzato partecipa alle attivita' di presidio idraulico territoriale previste dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri). 3. La Regione riconosce il volontariato che opera a titolo personale e responsabilmente, in forma occasionale, in situazioni di emergenza, per i primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare e di prossimita'. 4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 31 a 42 del Codice, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, le modalita' di utilizzo dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale nonche' gli interventi del volontariato in forma occasionale.