Art. 12 
 
             Volontariato regionale di protezione civile 
 
  1.  Il  volontariato  organizzato  nonche'  i  gruppi  comunali  di
protezione civile di cui all'art. 35  del  Codice,  partecipano  alle
attivita'  di  protezione  civile,  previa   iscrizione   nell'elenco
territoriale previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice. 
  2. Nell'ambito delle attivita' di prevenzione  non  strutturale  di
protezione civile ed in attuazione delle  disposizioni  nazionali  in
materia di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico, il
volontariato  organizzato  partecipa  alle  attivita'   di   presidio
idraulico territoriale previste dalla  legge  regionale  28  dicembre
2015, n. 80 (Norme in materia  di  difesa  del  suolo,  tutela  delle
risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri). 
  3.  La  Regione  riconosce  il  volontariato  che  opera  a  titolo
personale e responsabilmente, in forma occasionale, in situazioni  di
emergenza, per i primi interventi immediati direttamente riferiti  al
proprio ambito personale, familiare e di prossimita'. 
  4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 31 a  42
del  Codice,  la  Giunta  regionale  definisce,  con   deliberazione,
nell'ambito del piano di cui all'art. 6, le modalita' di utilizzo dei
soggetti iscritti  nell'elenco  territoriale  regionale  nonche'  gli
interventi del volontariato in forma occasionale.