Art. 13 Benefici per il volontariato organizzato 1. Ai volontari che fanno parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale, si applicano gli articoli 39 e 40 del Codice nei limiti e con le modalita' ivi previste. 2. Ove il coordinamento dell'intervento da parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale sia effettuato dalla struttura regionale di cui all'art. 18, i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del Codice sono a carico del bilancio regionale.