Art. 13 
 
              Benefici per il volontariato organizzato 
 
  1. Ai volontari che fanno parte dei soggetti  iscritti  nell'elenco
territoriale regionale, si applicano gli articoli 39 e 40 del  Codice
nei limiti e con le modalita' ivi previste. 
  2. Ove il  coordinamento  dell'intervento  da  parte  dei  soggetti
iscritti nell'elenco  territoriale  regionale  sia  effettuato  dalla
struttura regionale di cui  all'art.  18,  i  benefici  di  cui  agli
articoli 39 e 40 del Codice sono a carico del bilancio regionale.