Art. 14 Comitato del volontariato di protezione civile regionale 1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il Comitato del volontariato di protezione civile regionale, di seguito denominato «Comitato», composto da rappresentanti del volontariato organizzato e dei gruppi comunali di protezione civile, iscritti nell'elenco territoriale regionale, che restano in carica tre anni. 2. Il Comitato realizza la partecipazione del volontariato organizzato al sistema regionale di protezione civile, nonche' il suo coordinamento con le altre componenti e strutture operative della protezione civile. 3. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina il funzionamento del Comitato. 4. Il Comitato designa il rappresentante dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale ai fini della partecipazione nel Comitato nazionale di cui all'art. 42, comma 2, del Codice. 5. La partecipazione al Comitato e' a titolo gratuito.