Art. 15 Contributi regionali per il potenziamento della capacita' operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonche' allo sviluppo della resilienza delle comunita'. 1. La Regione puo' concedere al volontariato organizzato di cui all'art. 12, comma 1, contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento della capacita' operativa, al miglioramento della preparazione tecnica e allo sviluppo della resilienza delle comunita'. 2. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, tenuto conto delle risorse regionali disponibili e dei criteri approvati dal Dipartimento di protezione civile, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice.