Art. 15 
 
Contributi regionali per il potenziamento della capacita'  operativa,
  al miglioramento della preparazione tecnica, nonche' allo  sviluppo
  della resilienza delle comunita'. 
 
  1. La Regione puo' concedere al  volontariato  organizzato  di  cui
all'art. 12, comma 1, contributi per  la  realizzazione  di  progetti
finalizzati  al   potenziamento   della   capacita'   operativa,   al
miglioramento  della  preparazione  tecnica  e  allo  sviluppo  della
resilienza delle comunita'. 
  2. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina  l'erogazione
dei contributi  di  cui  al  comma  1,  tenuto  conto  delle  risorse
regionali disponibili e dei criteri  approvati  dal  Dipartimento  di
protezione civile, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice.