Art. 8 
 
                   Misure di sostegno e promozione 
                del volontariato in ambito regionale 
 
  1. La Regione sostiene e promuove il volontariato organizzato quale
forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' da  parte  di  ogni  persona,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117/2017. 
  2.  Qualora,  nelle  materie  di  competenza  regionale,  gli  enti
pubblici  di  cui  all'art.   3,   comma   1,   intendano   avvalersi
dell'attivita' di volontariato svolta  da  singoli  con  i  caratteri
della occasionalita',  accessorieta'  e  totale  gratuita'  in  forma
autonoma, determinano preventivamente le modalita' di  accesso  e  di
svolgimento, disciplinando almeno i seguenti aspetti: 
    a) l'istituzione, in ciascun ente di cui all'art. 3, comma 1,  di
un apposito registro dei volontari individuali; 
    b) le attivita' di interesse generale  da  svolgere,  compatibili
con i caratteri propri dell'attivita' di volontariato individuale; 
    c) i requisiti che i  volontari  individuali  debbono  possedere,
correlati alle attivita' da svolgere e definiti secondo  criteri  non
discriminatori, tenendo conto della necessaria idoneita' psico-fisica
ed attitudinale; 
    d) le modalita' di  espressione  del  consenso  allo  svolgimento
dell'attivita' da parte dei volontari individuali; 
    e) le modalita' di cancellazione dal registro, con la garanzia di
rinuncia   incondizionata   alla   disponibilita'   manifestata   dal
volontario,  senza  la  possibilita'  di  prevedere   alcuna   misura
sanzionatoria; 
    f)  l'obbligo  di  vigilare  costantemente  sull'incolumita'  dei
volontari individuali e di adottare ogni  misura  idonea  ad  evitare
possibili  pregiudizi  alla  loro  sfera  personale  e  patrimoniale,
nonche'  di  comunicare  ogni  rischio  connesso   all'attivita'   di
volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalita' di
collaborazione. 
  3. Fatte salve le specifiche  discipline  di  settore,  la  Regione
promuove la collaborazione fra  il  volontariato  individuale  ed  il
volontariato  organizzato  e  favorisce   il   consolidamento   delle
attivita' di  volontariato  di  cui  al  comma  2,  anche  attraverso
l'evoluzione  in  una  forma  organizzata  secondo  quanto   previsto
dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017. 
  4. La disciplina del presente articolo non si applica ai  volontari
di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1 (Codice della protezione civile).