Art. 8 Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale 1. La Regione sostiene e promuove il volontariato organizzato quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' da parte di ogni persona, secondo quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117/2017. 2. Qualora, nelle materie di competenza regionale, gli enti pubblici di cui all'art. 3, comma 1, intendano avvalersi dell'attivita' di volontariato svolta da singoli con i caratteri della occasionalita', accessorieta' e totale gratuita' in forma autonoma, determinano preventivamente le modalita' di accesso e di svolgimento, disciplinando almeno i seguenti aspetti: a) l'istituzione, in ciascun ente di cui all'art. 3, comma 1, di un apposito registro dei volontari individuali; b) le attivita' di interesse generale da svolgere, compatibili con i caratteri propri dell'attivita' di volontariato individuale; c) i requisiti che i volontari individuali debbono possedere, correlati alle attivita' da svolgere e definiti secondo criteri non discriminatori, tenendo conto della necessaria idoneita' psico-fisica ed attitudinale; d) le modalita' di espressione del consenso allo svolgimento dell'attivita' da parte dei volontari individuali; e) le modalita' di cancellazione dal registro, con la garanzia di rinuncia incondizionata alla disponibilita' manifestata dal volontario, senza la possibilita' di prevedere alcuna misura sanzionatoria; f) l'obbligo di vigilare costantemente sull'incolumita' dei volontari individuali e di adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale, nonche' di comunicare ogni rischio connesso all'attivita' di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalita' di collaborazione. 3. Fatte salve le specifiche discipline di settore, la Regione promuove la collaborazione fra il volontariato individuale ed il volontariato organizzato e favorisce il consolidamento delle attivita' di volontariato di cui al comma 2, anche attraverso l'evoluzione in una forma organizzata secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017. 4. La disciplina del presente articolo non si applica ai volontari di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).