Art. 10 Diffusione dati delle strutture, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona (Articolo 10, comma 2, l.r. n. 82/2009) 1. I dati e le informazioni delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi derivanti dalle procedure per il rilascio dell'accreditamento possono essere diffusi, anche singolarmente, dalla Regione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di far conoscere alla cittadinanza e alle istituzioni interessate lo stato del sistema dei servizi e l'attuazione del processo di accreditamento.