Art. 10 
Diffusione  dati  delle  strutture,   dei   servizi   di   assistenza
  domiciliare e degli altri servizi alla persona (Articolo 10,  comma
  2, l.r. n. 82/2009) 
  1. I  dati  e  le  informazioni  delle  strutture  e  dei  soggetti
erogatori dei servizi  derivanti  dalle  procedure  per  il  rilascio
dell'accreditamento  possono  essere  diffusi,  anche  singolarmente,
dalla Regione, nel rispetto della normativa in materia di  protezione
dei dati personali, al fine di far conoscere alla cittadinanza e alle
istituzioni  interessate  lo  stato  del  sistema   dei   servizi   e
l'attuazione del processo di accreditamento.