Art. 9 Processi informativi (Articoli 10, comma 1 e 11, comma 1, lettera e), l.r. n. 82/2009) 1. I comuni entro due anni dall'approvazione del regolamento trasmettono alla Regione gli elenchi di cui all'art. 7 della l.r. n. 82/2009, aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. 2. La giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalita' tecniche di aggiornamento continuo e pubblicazione delle informazioni afferenti gli elenchi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 82/2009, in coerenza con l'art. 3, comma 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa) nonche' con quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza). 3. La giunta regionale, al fine di valutare l'attuazione del sistema dell'accreditamento sociale integrato, puo' individuare con propria deliberazione le ulteriori informazioni che i comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione nonche' le modalita' attuative dei relativi processi informativi, in coerenza con quanto previsto dall'art. 41 della l.r. n. 41/2005.