Art. 9 
 
             Processi informativi (Articoli 10, comma 1 
             e 11, comma 1, lettera e), l.r. n. 82/2009) 
 
  1. I  comuni  entro  due  anni  dall'approvazione  del  regolamento
trasmettono alla Regione gli elenchi di cui all'art. 7 della l.r.  n.
82/2009, aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. 
  2. La giunta regionale  disciplina  con  propria  deliberazione  le
modalita' tecniche di aggiornamento continuo  e  pubblicazione  delle
informazioni afferenti gli elenchi di cui agli articoli 4 e  7  della
l.r. 82/2009, in coerenza con l'art. 3, comma 3 della legge regionale
23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per  la
semplificazione  e  la  trasparenza  dell'attivita'   amministrativa)
nonche' con quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2009,  n.
54 (Istituzione del sistema  informativo  e  del  sistema  statistico
regionale. Misure per il coordinamento  delle  infrastrutture  e  dei
servizi per lo sviluppo  della  societa'  dell'informazione  e  della
conoscenza). 
  3. La giunta  regionale,  al  fine  di  valutare  l'attuazione  del
sistema dell'accreditamento sociale integrato, puo'  individuare  con
propria deliberazione le ulteriori informazioni  che  i  comuni  sono
tenuti a trasmettere alla Regione nonche' le modalita' attuative  dei
relativi  processi  informativi,  in  coerenza  con  quanto  previsto
dall'art. 41 della l.r. n. 41/2005.