Art. 6 
 
                    Rapporto di fine concessione 
 
  1. Al fine dell'avvio delle procedure ad evidenza pubblica  di  cui
all'art. 5, la  Regione  invia  al  concessionario  uscente  apposita
richiesta del rapporto di fine concessione  relativo  ai  beni,  agli
impianti, alle opere e ai rapporti giuridici afferenti  all'esercizio
della concessione. 
  2. I contenuti del rapporto di fine concessione di cui al comma 1 e
le modalita' per la sua redazione e trasmissione sono determinati con
regolamento  della  Giunta  regionale,  acquisito  il  parere   della
commissione consiliare competente. 
  3. Se la Regione rileva la mancanza, l'incompletezza o l'erroneita'
dei dati contenuti nel  rapporto  di  fine  concessione,  assegna  al
concessionario un termine perentorio per la trasmissione dei  dati  e
delle informazioni mancanti. 
  4. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione
nei termini indicati nella richiesta di cui al comma  1,  nonche'  di
inadempimento alla richiesta di integrazioni di cui al  comma  3,  la
Regione puo' reperire direttamente le  informazioni,  anche  mediante
l'effettuazione di  sopralluoghi,  o  incaricare  un  perito  per  lo
svolgimento di tali operazioni, con costi,  in  entrambi  i  casi,  a
carico del concessionario uscente. 
  5. La mancata trasmissione del rapporto di  fine  concessione,  nel
termine  assegnato  ai  sensi  del   comma   3,   costituisce   grave
inadempienza del concessionario ed  e'  motivo  di  esclusione  dalla
partecipazione alla relativa procedura di gara. 
  6. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3
e fino alla data di trasmissione del rapporto di fine concessione, il
concessionario e' tenuto a corrispondere un importo  aggiuntivo  pari
al canone di concessione, rapportato ai giorni di ritardo. 
  7. Per le finalita' di cui al presente articolo, il  concessionario
uscente e' obbligato a consentire al personale indicato dalla Regione
l'accesso  ai  luoghi,  agli  impianti  e  agli  edifici   funzionali
all'esercizio della derivazione.