Art. 6 Rapporto di fine concessione 1. Al fine dell'avvio delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 5, la Regione invia al concessionario uscente apposita richiesta del rapporto di fine concessione relativo ai beni, agli impianti, alle opere e ai rapporti giuridici afferenti all'esercizio della concessione. 2. I contenuti del rapporto di fine concessione di cui al comma 1 e le modalita' per la sua redazione e trasmissione sono determinati con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente. 3. Se la Regione rileva la mancanza, l'incompletezza o l'erroneita' dei dati contenuti nel rapporto di fine concessione, assegna al concessionario un termine perentorio per la trasmissione dei dati e delle informazioni mancanti. 4. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nei termini indicati nella richiesta di cui al comma 1, nonche' di inadempimento alla richiesta di integrazioni di cui al comma 3, la Regione puo' reperire direttamente le informazioni, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi, o incaricare un perito per lo svolgimento di tali operazioni, con costi, in entrambi i casi, a carico del concessionario uscente. 5. La mancata trasmissione del rapporto di fine concessione, nel termine assegnato ai sensi del comma 3, costituisce grave inadempienza del concessionario ed e' motivo di esclusione dalla partecipazione alla relativa procedura di gara. 6. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3 e fino alla data di trasmissione del rapporto di fine concessione, il concessionario e' tenuto a corrispondere un importo aggiuntivo pari al canone di concessione, rapportato ai giorni di ritardo. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo, il concessionario uscente e' obbligato a consentire al personale indicato dalla Regione l'accesso ai luoghi, agli impianti e agli edifici funzionali all'esercizio della derivazione.