Art. 48 
 
                    Disposizione di coordinamento 
 
  1. Ovunque nella legislazione regionale ricorrano  le  espressioni:
«Agenzia regionale per il diritto agli studi  superiori  (ARDISS)»  e
«ARDISS», queste sono  sostituite  con:  «Agenzia  regionale  per  il
diritto agli studi (ARDIS)» e «ARDIS».