Art. 27 Modifiche al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 recante «Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonche' dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB») 1. Al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 recante «Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonche' dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB» sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. I requisiti di cui all'allegato A concernenti la consistenza e il volume di bilancio delle IPAB possono essere derogati: a) qualora la tipologia dei beneficiari oggetto delle prestazioni e dei servizi erogati dall'IPAB, indicata nelle relative tavole di fondazione, non sia rinvenibile in altra IPAB con sede nel territorio regionale che abbia deliberato di trasformarsi in ASP; b) per le IPAB con sede nelle Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, qualora nel medesimo territorio provinciale nessuna altra IPAB abbia deliberato di trasformarsi in ASP o qualora tutte le IPAB con sede nel medesimo territorio provinciale abbiano deliberato di trasformarsi, mediante fusione, in un'unica ASP. 1-ter. Le IPAB rientranti nei casi di cui al comma 1-bis allegano, alla deliberazione di trasformazione in ASP, una relazione dimostrativa della sussistenza delle condizioni di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale necessari a garantire la corretta, equa e regolare erogazione delle prestazioni e dei servizi previsti dai rispettivi statuti e dalla normativa vigente.»; b) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, dopo le parole: «socio-sanitarie» sono inserite le seguenti: «, ovvero aver ricoperto incarichi dirigenziali presso una o piu' IPAB per almeno tre anni»; c) all'art. 15, comma 1, le parole «, nominando contestualmente un commissario liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «e con successivo decreto del Presidente della Regione si provvede alla nomina di un commissario liquidatore»; d) all'allegato B recante lo «Schema di statuto delle aziende di servizi alla persona (ASP)»: 1) al comma 6 dell'art. 10 le parole: «con il compito di procedere alla» sono sostituite dalle seguenti: «e contestualmente sono riavviate le procedure per la»; 2) all'art. 21 le parole «di cui all'art. 31» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente art. 20».