Art. 10 
 
              Distretti del commercio e associazioni di 
                      promozione del territorio 
 
  1. La regione riconosce il commercio  come  fattore  strategico  di
sviluppo economico sostenibile, di coesione e  crescita  sociale,  di
mezzo per la valorizzazione delle risorse del territorio e  favorisce
l'individuazione da parte dei comuni, singoli o associati in caso  di
attivita' commerciali di rilevanza socio-economica per  piu'  comuni,
di distretti del commercio quali ambiti territoriali di  aggregazione
tra imprese, formazioni sociali  e  soggetti  interessati  a  livello
locale, finalizzata alla valorizzazione e  rigenerazione  dei  centri
cittadini e delle aree urbane a vocazione commerciale, anche mediante
la realizzazione di  progetti  volti  a  promuoverne  e  valorizzarne
storia,  cultura  e  tradizioni,  a  rivitalizzarne   l'attrattivita'
turistica, a creare occasioni di  aggregazione  e  di  socialita',  a
valorizzare l'offerta di prodotti del territorio a chilometro 0  e  a
basso impatto ambientale. 
  2.  L'amministrazione  regionale  promuove   le   associazioni   di
promozione del territorio, quali associazioni senza fini di lucro che
abbiano tra i propri fini statutari la realizzazione, sul  territorio
comunale nel quale hanno sede, dei progetti di cui al  comma  1,  con
particolare riguardo alle associazioni  i  cui  soci  siano,  in  via
esclusiva, imprese o professionisti titolari di partita IVA con  sede
nel territorio comunale medesimo. 
  3. In ciascun  distretto  e'  costituito  un  partenariato  stabile
attraverso la stipulazione di apposito accordo,  denominato  «Accordo
di partenariato», nella forma di protocollo di intesa,  di  cui  sono
parti necessarie le seguenti categorie di soggetti: 
    a) comuni  singoli  competenti  per  territorio  con  popolazione
residente di almeno  10.000  abitanti  o  associati  con  popolazione
residente complessiva di almeno 10.000 abitanti; qualora il distretto
interessi il territorio di piu' comuni  associati,  tra  di  essi  e'
individuato il comune capofila; 
    b) almeno un'organizzazione  delle  imprese  del  commercio,  del
turismo, della cooperazione e dei servizi; 
    c) altri enti  pubblici,  in  particolare  camere  di  commercio,
universita', enti di ricerca, o privati, quali associazioni,  banche,
fondazioni, nonche' le associazioni di cui al comma 2  e  le  imprese
operanti all'interno dei centri urbani  appartenenti  all'Accordo  di
partenariato. 
  4. Per l'attuazione delle finalita'  del  distretto  del  commercio
l'amministrazione regionale concerta  con  i  comuni  competenti  per
territorio le azioni di riqualificazione del sistema commerciale e di
rigenerazione dei centri cittadini a  rischio  di  indebolimento  che
costituiscono  nel  loro  insieme  il  progetto  di  distretto  degli
interventi proposti dal comune o dai comuni associati  per  l'accesso
agli incentivi specificamente previsti a  favore  dei  distretti  del
commercio. 
  5. Le attivita' di costituzione del partenariato, la  consultazione
dei portatori di  interessi  interni  ed  esterni  al  distretto,  la
definizione degli obiettivi e degli indirizzi sanciti  con  l'Accordo
di partenariato e l'attuazione del Progetto di distretto sono gestite
in  forma  coordinata  e  unitaria  da  un  «Manager  di  distretto»,
incaricato dal comune di riferimento o dal capofila, che  rappresenta
il partenariato nei rapporti con la regione e con  gli  interlocutori
diversi dai componenti il partenariato. 
  6. L'amministrazione regionale sostiene l'attuazione  dei  progetti
di distretto mediante il «Fondo per lo  sviluppo  dei  distretti  del
commercio» (Fondo commercio) appositamente istituito e  destinato  al
finanziamento delle azioni proposte dai comuni per l'attuazione degli
interventi integrati. 
  7. I progetti di cui al comma  1  promossi  dalle  Associazioni  di
promozione del territorio sono finanziati attraverso il Fondo di  cui
al comma 6,  con  modalita'  e  procedure  definite  nell'Accordo  di
partenariato di cui al comma 3.