Art. 11 Distretti del commercio nelle zone di svantaggio economico 1. Ai fini dello sviluppo e dell'innovazione delle attivita' commerciali nel territorio montano, la regione favorisce l'individuazione di distretti del commercio nelle zone di svantaggio socio-economico di cui all'art. 21, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), quali ambiti territoriali di aggregazione finalizzata alla valorizzazione delle caratteristiche peculiari dei comuni o dei centri abitati classificati nelle zone B e C. 2. In ciascun distretto e' costituito un partenariato stabile attraverso la stipulazione di apposito accordo, denominato «Accordo di partenariato», nella forma di protocollo di intesa, di cui sono parti necessarie: a) comuni con popolazione residente di almeno 3.000 abitanti o associati con popolazione residente complessiva di almeno 3.000 abitanti; b) almeno un'organizzazione delle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e della cooperazione; c) almeno un ente pubblico o privato tra quelli indicati all'art. 10, comma 3, lettera c). 3. Per l'attuazione delle finalita' del distretto del commercio nelle zone di svantaggio economico, l'amministrazione regionale concerta con i Comuni un progetto di distretto contenente le azioni di sviluppo e innovazione delle attivita' commerciali nel territorio montano. 4. I progetti di cui al comma 3 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'art. 10, comma 6.