Art. 11 
 
                Distretti del commercio nelle zone di 
                        svantaggio economico 
 
  1. Ai  fini  dello  sviluppo  e  dell'innovazione  delle  attivita'
commerciali   nel   territorio   montano,   la   regione    favorisce
l'individuazione di distretti del commercio nelle zone di  svantaggio
socio-economico di cui all'art. 21, comma 1, lettere b) e  c),  della
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei  Comprensori
montani del Friuli-Venezia  Giulia),  quali  ambiti  territoriali  di
aggregazione finalizzata alla  valorizzazione  delle  caratteristiche
peculiari dei comuni o dei centri abitati classificati nelle zone B e
C. 
  2. In ciascun  distretto  e'  costituito  un  partenariato  stabile
attraverso la stipulazione di apposito accordo,  denominato  «Accordo
di partenariato», nella forma di protocollo di intesa,  di  cui  sono
parti necessarie: 
    a) comuni con popolazione residente di almeno  3.000  abitanti  o
associati con  popolazione  residente  complessiva  di  almeno  3.000
abitanti; 
    b) almeno un'organizzazione  delle  imprese  del  commercio,  del
turismo, dei servizi e della cooperazione; 
    c) almeno un ente pubblico o privato tra quelli indicati all'art.
10, comma 3, lettera c). 
  3. Per l'attuazione delle finalita'  del  distretto  del  commercio
nelle  zone  di  svantaggio  economico,  l'amministrazione  regionale
concerta con i Comuni un progetto di distretto contenente  le  azioni
di sviluppo e innovazione delle attivita' commerciali nel  territorio
montano. 
  4. I progetti di cui al comma 3  sono  finanziati  a  valere  sulle
risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'art. 10, comma 6.