Art. 12 Individuazione dei distretti del commercio e delle politiche attive di sviluppo 1. I comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa e con l'assistenza delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, sentiti i soggetti interni ed esterni in merito alla perimetrazione, alle esigenze e potenzialita' di sviluppo dell'area interessata, provvedono all'individuazione degli ambiti territoriali dei distretti del commercio di rispettiva competenza in cui attuare progetti integrati di rigenerazione dei centri cittadini, con l'obiettivo di sviluppare e accrescere l'attrattivita', la fruibilita', la visibilita' e la qualita' della vita dell'intero territorio, anche in un'ottica di economia a impatto sostenibile sull'ambiente naturale, mediante: a) interventi di infrastrutturazione urbana realizzati dai soggetti pubblici; b) investimenti in soluzioni tecnologiche innovative effettuati dalle imprese. 2. Ciascun comune definisce le proprie politiche di sviluppo locale e territoriale integrato dei settori commercio, turismo e terziario da attuare all'interno dei distretti, in coerenza con le linee strategiche della regione in materia di attivita' produttive con particolare riferimento alla competitivita' e all'innovazione delle imprese, all'attrattivita' turistica e commerciale del territorio e allo sviluppo urbano sostenibile. 3. Al fine di valorizzare le risorse e le caratteristiche peculiari dei distretti, i soggetti pubblici e privati, gia' attivi o da attivarsi, insediati o da insediarsi in tali ambiti e interessati all'attuazione delle politiche di cui al comma 2, stipulano l'Accordo di partenariato di cui all'art. 10, comma 3, nel quale sono definiti gli obiettivi e gli indirizzi di programmazione degli interventi integrati da realizzare per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento mediante azioni volte alla rigenerazione dei centri cittadini e allo sviluppo urbano sostenibile, nonche' la chiara definizione dei ruoli svolti nell'ambito dell'accordo da ciascun soggetto partner.