Art. 13 Incentivi al rinnovo e rigenerazione delle attivita' economiche nei distretti del commercio 1. La regione incentiva nell'ambito dei distretti del commercio i progetti in cui si prevede e si programma l'attuazione di interventi di infrastrutturazione urbana da parte dei soggetti pubblici, nonche' l'esecuzione di investimenti in tecnologia e digitalizzazione da parte delle imprese, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative. 2. I contributi di cui al comma 1 a favore dei comuni per la realizzazione di infrastrutture, riguardanti in particolare la connettivita' a banda larga, il rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano, la creazione di zone pedonali, la riqualificazione delle aree destinate a sagre, fiere e mercati, la forestazione urbana, la mobilita' sostenibile e le attivita' di marketing del distretto del commercio, compresa l'animazione urbana, descritte nel Progetto di distretto e definite con le modalita' previste nell'Accordo di partenariato, sono concessi ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), in base al quadro economico e al cronoprogramma di avanzamento fisico e finanziario dell'intervento. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 e con i criteri e le modalita' previsti da apposito bando sono concessi a favore delle imprese coinvolte nel Partenariato del distretto, contributi in regime «de minimis» per l'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici, necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e per lo sviluppo della digitalizzazione e l'implementazione dei sistemi di Information Tecnology (IT), fra cui, a mero titolo esemplificativo, quello dell'e-commerce di prossimita' e del servizio di consegna a domicilio, in un'ottica di sostenibilita' ambientale, nonche' per la formazione degli operatori su tali tecnologie. 4. Al fine di valorizzare e promuovere i prodotti locali tipici e le lingue minoritarie del Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), la regione individua criteri premiali per l'accesso ai contributi a favore dei distretti che comprendano esercizi commerciali di vendita di prodotti locali tipici la cui promozione ed etichettatura avvenga anche tramite l'utilizzo di una o piu' lingue minoritarie regionali. 5. Gli interventi contributivi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'art. 10, comma 6. La gestione dei procedimenti contributivi di cui al comma 3 puo' essere delegata al comune capofila del distretto o ad altro Comune da esso individuato. 6. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 3, nei procedimenti contributivi a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori commerciale, turistico e dei servizi, l'amministrazione regionale puo' riservare una quota delle risorse finanziarie allocate.