Art. 16 Interventi straordinari a sostegno dei servizi di prossimita' offerti dagli esercizi commerciali 1. Al fine di contrastare la diminuzione degli esercizi commerciali attivi nei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero nelle frazioni dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato ubicati nei suddetti centri abitati, alle condizioni, in base ai criteri e secondo le modalita' di cui al presente articolo. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, in regime «de minimis» di cui regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea «de minimis», a sollievo dei costi di funzionamento dell'unita' locale, ivi comprese le spese per il personale, nonche' le spese connesse all'attivita' di certificazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 3. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le microimprese in relazione agli esercizi di vicinato che rispettano i seguenti requisiti: a) svolgere attivita' di vendita al dettaglio di generi alimentari freschi e conservati ovvero di generi non alimentari di prima necessita' e di uso corrente per le famiglie; b) realizzare un volume d'affari medio annuo a fini IVA non superiore a 500.000 euro, riferito agli ultimi tre anni; nel caso di esercizio di vicinato operante da meno di tre anni alla data della domanda, tale volume di affari e' rapportato ai mesi di effettiva attivita'; c) occupare un massimo di cinque addetti a tempo pieno, calcolati in unita' lavorative annue (ULA), compresi i titolari, i collaboratori, i soci lavoratori retribuiti, ed esclusi gli apprendisti e il personale con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento; d) osservare un orario di apertura giornaliero non inferiore a tre ore per sei giorni alla settimana; e) non aver beneficiato di altri contributi finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo. 4. Ogni singola impresa puo' beneficiare di un solo contributo, per ciascun anno solare, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti. 5. Il contributo di cui al comma 1 e' determinato in misura pari al 50 per cento della spesa ammessa. Tale percentuale e' elevata al 100 per cento ove risulti lo svolgimento di almeno tre dei seguenti servizi di prossimita' a supporto e integrazione dell'attivita' commerciale dell'esercizio di vendita di vicinato: a) consegna a domicilio; b) supporto ai servizi postali; c) vendita di giornali e riviste; d) vendita prevalente di prodotti locali o di provenienza regionale; e) utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi; f) adesione a progetti di recupero delle merci invendute; g) accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione multimediale; h) servizio fotocopie e scansione documenti, nonche' assistenza gratuita mediante affiancamento della clientela nello svolgimento di adempimenti burocratici documentati sia in modalita' cartacea tradizionale che elettronica digitale. 6. Ai fini dell'ammissione a finanziamento l'importo di spesa ammessa per domanda non puo' essere inferiore a 2.000 euro ne' superiore a 5.000 euro.