Art. 17 
 
        Riqualificazione e sviluppo dei centri storici, delle 
                  frazioni e dei borghi dei comuni 
 
  1.   L'amministrazione   regionale   promuove   e    sostiene    la
riqualificazione,  la  rivitalizzazione  e  lo  sviluppo  dei  centri
storici e delle aree urbane  come  definite  dall'art.  7,  comma  1,
lettere a) e b) situati in comuni aventi  una  popolazione  residente
non superiore a 3.000 abitanti, ovvero in frazioni  e  borghi  aventi
una popolazione non superiore a 3.000 abitanti  siti  all'interno  di
comuni aventi una popolazione residente complessiva non  superiore  a
15.000 abitanti, anche mediante l'insediamento  e  l'avvio,  al  loro
interno, di nuove attivita' commerciali o artigianali o  di  pubblici
esercizi con somministrazione di alimenti e bevande. 
  2. Ai fini di cui  al  comma  1  l'amministrazione  regionale,  nei
limiti delle risorse disponibili, e' autorizzata a erogare contributi
con procedura a sportello, in  favore  dei  soggetti  che,  in  forma
singola o associata, avviano contestualmente e  secondo  un  progetto
unitario, all'interno del perimetro del centro  storico,  cosi'  come
individuato  dal  Piano  regolatore   o   da   altro   strumento   di
pianificazione di settore, o delle altre aree urbane come individuate
da apposita deliberazione del consiglio comunale,  le  attivita'  ivi
indicate, secondo i seguenti criteri e limiti massimi: 
    a) un contributo sino a 60.000 euro qualora  le  nuove  attivita'
siano in numero di 3; 
    b) un contributo sino a 100.000 euro qualora le  nuove  attivita'
siano in numero di 4; 
    c) un contributo sino a 150.000 euro qualora le  nuove  attivita'
siano non inferiori al numero di 5. 
  3. I comuni, con deliberazione consiliare, possono circoscrivere  i
settori di attivita' su cui attivare gli interventi di cui ai commi 1
e 2. 
  4. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono  necessariamente  aperte
in immobili catastalmente distinti,  autonomi  e  comunque  tra  loro
indipendenti. Plurime attivita', svolte  all'interno  di  uno  stesso
immobile, sono considerate,  ai  fini  del  presente  articolo,  come
un'unica attivita'. 
  5. La cessazione,  entro  il  triennio  decorrente  dalla  data  di
apertura, di una delle attivita' ricomprese nel progetto comporta  la
revoca del contributo concesso nei confronti della singola  attivita'
beneficiaria. Le modalita' di revoca ed  eventuale  restituzione  dei
contributi sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 7. 
  6. Ai fini del presente articolo i beneficiari  del  contributo  di
cui al comma 2 non possono presentare ulteriori domande di contributo
prima   del   decorso   di   tre   anni   dall'eventuale   cessazione
dell'attivita'. 
  7. Con regolamento, da emanare entro  quarantacinque  giorni  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono  definiti  i
requisiti che i soggetti devono possedere ai fini della presentazione
della domanda,  le  modalita'  di  presentazione  della  domanda,  la
necessaria  documentazione  da  allegare   alla   domanda   ai   fini
dell'ottenimento dei contributi di cui al comma 2,  le  modalita'  di
rendicontazione delle spese sostenute e le finalita' per le quali  e'
ammessa la fruizione del contributo regionale. 
  8. I contributi di cui al presente articolo non sono  erogabili  in
favore delle attivita' ubicate in comuni classificati  turistici.  In
ogni caso sono  cumulabili  con  ogni  altro  contributo  pubblico  o
incentivo o agevolazione previsti  da  norme  di  leggi  nazionali  o
regionali.