Art. 8 
 
         Rinnovo e rigenerazione delle attivita' commerciali 
 
  1. Al  fine  di  favorire  il  rinnovo  e  la  rigenerazione  delle
attivita' commerciali  e  dell'artigianato  di  servizio  nei  centri
storici  e   nelle   aree   urbane   a   rischio   di   indebolimento
socio-economico, caratterizzati dalla presenza di  spazi  commerciali
rimasti inutilizzati in assenza di  attivita'  economiche  esercitate
negli  stessi,  l'amministrazione  regionale  sostiene   e   promuove
l'insediamento e il consolidamento delle  attivita'  commerciali  nei
centri  cittadini  mediante  misure  anche   di   vantaggio   fiscale
riconosciute tramite gli enti impositori di tributi  locali,  nonche'
misure, di generale applicazione, semplificatorie  degli  adempimenti
amministrativi a carico degli operatori economici del commercio.