Art. 8 Rinnovo e rigenerazione delle attivita' commerciali 1. Al fine di favorire il rinnovo e la rigenerazione delle attivita' commerciali e dell'artigianato di servizio nei centri storici e nelle aree urbane a rischio di indebolimento socio-economico, caratterizzati dalla presenza di spazi commerciali rimasti inutilizzati in assenza di attivita' economiche esercitate negli stessi, l'amministrazione regionale sostiene e promuove l'insediamento e il consolidamento delle attivita' commerciali nei centri cittadini mediante misure anche di vantaggio fiscale riconosciute tramite gli enti impositori di tributi locali, nonche' misure, di generale applicazione, semplificatorie degli adempimenti amministrativi a carico degli operatori economici del commercio.