Art. 9 
 
        Interventi a favore dell'occupazione e dell'utilizzo 
            degli spazi commerciali nei centri cittadini 
 
  1. Al fine di favorire l'occupazione  e  l'utilizzo  dei  locali  a
destinazione commerciale e dell'artigianato di  servizio  nei  centri
cittadini l'amministrazione  regionale  sostiene  finanziariamente  i
comuni che attuano interventi a favore di soggetti che: 
    a) iniziano a utilizzare, per  l'esercizio  delle  attivita'  nel
corso  dell'anno  2021,  immobili  di  categoria  C/1  (negozi),  C/2
(magazzini e locali  di  deposito)  e  C/3  (laboratori  per  arti  e
mestieri) ubicati nelle zone individuate dal comune in  coerenza  con
le finalita' di cui all'art. 8, sfitti o  comunque  inutilizzati  per
attivita' economiche da almeno ventiquattro mesi; 
    b) concordano con gli affittuari che ivi esercitano per  l'intero
anno la propria attivita' riduzioni del canone di locazione  rispetto
all'importo dovuto nell'annualita' precedente. 
  2. Con apposito regolamento, da adottarsi entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definiti
criteri e modalita' per il sostegno finanziario a favore dei comuni.