Art. 9 Interventi a favore dell'occupazione e dell'utilizzo degli spazi commerciali nei centri cittadini 1. Al fine di favorire l'occupazione e l'utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell'artigianato di servizio nei centri cittadini l'amministrazione regionale sostiene finanziariamente i comuni che attuano interventi a favore di soggetti che: a) iniziano a utilizzare, per l'esercizio delle attivita' nel corso dell'anno 2021, immobili di categoria C/1 (negozi), C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) ubicati nelle zone individuate dal comune in coerenza con le finalita' di cui all'art. 8, sfitti o comunque inutilizzati per attivita' economiche da almeno ventiquattro mesi; b) concordano con gli affittuari che ivi esercitano per l'intero anno la propria attivita' riduzioni del canone di locazione rispetto all'importo dovuto nell'annualita' precedente. 2. Con apposito regolamento, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalita' per il sostegno finanziario a favore dei comuni.