Art. 5 Politiche integrate per la sicurezza 1. Al fine di realizzare un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, mediante azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza e al miglioramento della qualita' della vita nelle citta' e nel territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle competenze di tutti i soggetti coinvolti, promuove e sostiene: a) gli accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana, ai sensi della normativa statale; b) i patti locali per l'attuazione della sicurezza urbana integrata di cui all'art. 5, del decreto-legge n. 14/2017; c) accordi con organi e autorita' di pubblica sicurezza, organi decentrati dello Stato, enti pubblici ed enti locali in materia di sicurezza delle citta' e del territorio regionale volti a favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni e ad assicurare la gestione integrata del territorio e il raccordo delle attivita' tra i soggetti pubblici competenti nello svolgimento delle azioni in tema di sicurezza, nel rispetto della normativa statale; d) le iniziative di rilievo regionale in materia di sicurezza e di promozione della legalita'; e) le iniziative da parte degli enti locali finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza; f) le iniziative per la diffusione della sicurezza partecipata quale modello condiviso di tutela della vita civile e risposta organizzata all'insicurezza attraverso azioni sinergiche tra istituzioni pubbliche, associazioni, formazioni sociali ed economiche presenti nel territorio.