Art. 5 
 
                Politiche integrate per la sicurezza 
 
  1. Al fine di realizzare un  sistema  integrato  di  sicurezza  nel
territorio regionale, mediante azioni volte al conseguimento  di  una
ordinata e civile convivenza e al miglioramento della qualita'  della
vita nelle  citta'  e  nel  territorio  regionale,  la  Regione,  nel
rispetto delle competenze di tutti i soggetti coinvolti,  promuove  e
sostiene: 
    a) gli accordi con lo Stato in materia di  sicurezza  urbana,  ai
sensi della normativa statale; 
    b)  i  patti  locali  per  l'attuazione  della  sicurezza  urbana
integrata di cui all'art. 5, del decreto-legge n. 14/2017; 
    c) accordi con organi e autorita' di pubblica  sicurezza,  organi
decentrati dello Stato, enti pubblici ed enti locali  in  materia  di
sicurezza delle citta' e del territorio regionale volti a favorire la
conoscenza e lo scambio di informazioni e ad assicurare  la  gestione
integrata del territorio e il raccordo delle attivita' tra i soggetti
pubblici  competenti  nello  svolgimento  delle  azioni  in  tema  di
sicurezza, nel rispetto della normativa statale; 
    d) le iniziative di rilievo regionale in materia di  sicurezza  e
di promozione della legalita'; 
    e) le iniziative  da  parte  degli  enti  locali  finalizzate  al
miglioramento delle condizioni di sicurezza; 
    f) le iniziative per la diffusione  della  sicurezza  partecipata
quale modello condiviso  di  tutela  della  vita  civile  e  risposta
organizzata  all'insicurezza   attraverso   azioni   sinergiche   tra
istituzioni pubbliche, associazioni, formazioni sociali ed economiche
presenti nel territorio.