Art. 6 
 
Programma  regionale  di  finanziamento  in  materia   di   sicurezza
                              integrata 
 
  1. Con deliberazione della  Giunta  regionale,  previo  parere  del
Consiglio delle  autonomie  locali  e  della  Commissione  consiliare
competente,  e'  approvato  annualmente,  entro  il  30  aprile,   il
programma regionale di  finanziamento  in  materia  di  politiche  di
sicurezza integrata con il quale vengono definiti: 
    a)  le  situazioni  di  criticita'  in   ambito   regionale   con
riferimento alla sicurezza, alla qualita' della vita e all'ordinata e
civile convivenza e le relative priorita'; 
    b) gli  interventi  per  il  miglioramento  delle  condizioni  di
sicurezza delle comunita' locali, derivanti dagli accordi, dai  patti
e dalla  progettazione  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  oggetto  di
finanziamento in materia di sicurezza integrata; 
    c) la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalita'  di
finanziamento degli interventi. 
  2.  Gli  interventi  per  il  miglioramento  delle  condizioni   di
sicurezza delle comunita' locali, nel rispetto delle competenze dello
Stato e degli enti locali, possono riguardare, tra l'altro: 
    a) la realizzazione di sistemi integrati di  videosorveglianza  e
potenziamento  dei  sistemi  di  videosorveglianza  e  dei   relativi
collegamenti informatici  attraverso  l'interconnessione  delle  sale
operative della polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato; 
    b) la realizzazione e  l'adeguamento  strutturale  delle  sedi  e
delle sale operative dei Corpi e dei servizi di polizia locale; 
    c)  l'attivazione  e  l'adeguamento  dei  sistemi  informativi  e
tecnologici dei Corpi e dei servizi di polizia locale e  delle  Forze
di polizia dello Stato, al fine di realizzare sistemi  integrati  che
favoriscano l'interoperabilita' e lo scambio informativo; 
    d) il potenziamento strumentale specialistico a favore dei  Corpi
di polizia locale; 
    e) gli interventi nell'ambito dei patti locali di cui all'art. 5,
comma 1, lettera b), anche a sostegno delle Forze  di  polizia  dello
Stato presenti sul territorio regionale; 
    f) il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e strumentali in
dotazione ai Corpi e ai servizi di polizia locale e il  potenziamento
del parco veicolare dei Corpi e dei servizi di  polizia  locale,  dei
collegamenti telefonici, radio, dei servizi informatici e  telematici
degli apparati di trasmissione; 
    g) l'attivazione di progetti sperimentali volti al  miglioramento
degli standard  qualitativi  dei  Corpi  di  polizia  locale  e  alla
promozione della gestione associata delle funzioni di polizia locale; 
    h)  la  realizzazione  di  progetti  obiettivo   finalizzati   al
miglioramento dei servizi di controllo della circolazione stradale; 
    i) la realizzazione di progetti di educazione  e  prevenzione  in
ambito di sicurezza stradale; 
    j)  lo  sviluppo  di  progetti  di   prevenzione   ambientale   e
rigenerazione  urbana  volti  a  favorire  condizioni   di   maggiore
sicurezza e fruibilita' degli spazi pubblici; 
    k) le iniziative  di  prevenzione  e  sostegno  finalizzate  alla
tutela  delle  fasce  piu'  deboli  della  popolazione,  maggiormente
esposte a fenomeni di  criminalita'  e  al  rischio  dell'incolumita'
personale; 
    l) lo sviluppo della collaborazione con i soggetti  di  cui  agli
articoli 8, 9, 10 e 11; 
    m) la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della
sicurezza partecipata, alla diffusione della cultura della legalita',
della  coscienza  civile  e  della  cittadinanza   responsabile   per
combattere la criminalita'; 
    n) l'individuazione  di  risorse,  criteri  e  modalita'  per  le
finalita' di cui all'art. 16, comma 7; 
    o) l'integrazione delle  politiche  di  sicurezza  con  le  altre
politiche  di  competenza   regionale,   al   fine   di   migliorarne
l'efficacia.