Art. 6 Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata 1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, e' approvato annualmente, entro il 30 aprile, il programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata con il quale vengono definiti: a) le situazioni di criticita' in ambito regionale con riferimento alla sicurezza, alla qualita' della vita e all'ordinata e civile convivenza e le relative priorita'; b) gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunita' locali, derivanti dagli accordi, dai patti e dalla progettazione di cui all'art. 5, comma 1, oggetto di finanziamento in materia di sicurezza integrata; c) la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalita' di finanziamento degli interventi. 2. Gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunita' locali, nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali, possono riguardare, tra l'altro: a) la realizzazione di sistemi integrati di videosorveglianza e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e dei relativi collegamenti informatici attraverso l'interconnessione delle sale operative della polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato; b) la realizzazione e l'adeguamento strutturale delle sedi e delle sale operative dei Corpi e dei servizi di polizia locale; c) l'attivazione e l'adeguamento dei sistemi informativi e tecnologici dei Corpi e dei servizi di polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato, al fine di realizzare sistemi integrati che favoriscano l'interoperabilita' e lo scambio informativo; d) il potenziamento strumentale specialistico a favore dei Corpi di polizia locale; e) gli interventi nell'ambito dei patti locali di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), anche a sostegno delle Forze di polizia dello Stato presenti sul territorio regionale; f) il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e strumentali in dotazione ai Corpi e ai servizi di polizia locale e il potenziamento del parco veicolare dei Corpi e dei servizi di polizia locale, dei collegamenti telefonici, radio, dei servizi informatici e telematici degli apparati di trasmissione; g) l'attivazione di progetti sperimentali volti al miglioramento degli standard qualitativi dei Corpi di polizia locale e alla promozione della gestione associata delle funzioni di polizia locale; h) la realizzazione di progetti obiettivo finalizzati al miglioramento dei servizi di controllo della circolazione stradale; i) la realizzazione di progetti di educazione e prevenzione in ambito di sicurezza stradale; j) lo sviluppo di progetti di prevenzione ambientale e rigenerazione urbana volti a favorire condizioni di maggiore sicurezza e fruibilita' degli spazi pubblici; k) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce piu' deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalita' e al rischio dell'incolumita' personale; l) lo sviluppo della collaborazione con i soggetti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11; m) la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della sicurezza partecipata, alla diffusione della cultura della legalita', della coscienza civile e della cittadinanza responsabile per combattere la criminalita'; n) l'individuazione di risorse, criteri e modalita' per le finalita' di cui all'art. 16, comma 7; o) l'integrazione delle politiche di sicurezza con le altre politiche di competenza regionale, al fine di migliorarne l'efficacia.