Art. 7 Altri interventi in materia di sicurezza 1. La Regione puo' dotare i Comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa, anche sulle spese gia' sostenute, finalizzati all'acquisto, installazione, potenziamento e attivazione di sistemi di sicurezza presso: a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia; b) condomini per le parti comuni; c) immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale; d) immobili adibiti ad attivita' professionali, produttive, commerciali o industriali; e) edifici scolastici e impianti sportivi non di proprieta' degli enti locali. 2. Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti i termini e le modalita' per la presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento, i criteri e le modalita' di riparto, concessione e gestione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e i termini e le modalita' per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).