Art. 7 
 
              Altri interventi in materia di sicurezza 
 
  1. La Regione puo' dotare i Comuni singoli e associati  di  risorse
finanziarie per la concessione di contributi, in misura non inferiore
al 60 per cento  della  spesa,  anche  sulle  spese  gia'  sostenute,
finalizzati all'acquisto, installazione, potenziamento e  attivazione
di sistemi di sicurezza presso: 
    a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da
almeno cinque anni in via continuativa nella  Regione  Friuli-Venezia
Giulia; 
    b) condomini per le parti comuni; 
    c) immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale; 
    d)  immobili  adibiti  ad  attivita'  professionali,  produttive,
commerciali o industriali; 
    e) edifici scolastici e impianti sportivi non di proprieta' degli
enti locali. 
  2. Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle  autonomie
locali, sono definiti i termini e le modalita' per  la  presentazione
delle  domande  per  l'accesso  al  finanziamento,  i  criteri  e  le
modalita'  di  riparto,  concessione   e   gestione   delle   risorse
finanziarie di cui al comma 1 e i  termini  e  le  modalita'  per  la
rendicontazione, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo
2000 n. 7  (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso).