Art. 8 
 
   Collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria 
 
  1. La Regione, nel rispetto delle  normative  vigenti  in  materia,
sostiene la collaborazione tra la  polizia  locale  e  gli  operatori
della sicurezza sussidiaria. 
  2. Al fine di assicurare alla polizia locale una forma di  sostegno
nell'attivita'  di  supporto  alla  cittadinanza,  la  Regione,   nel
rispetto della normativa  statale,  riconosce  agli  enti  locali  la
possibilita' di avvalersi: 
    a) del personale degli istituti  di  vigilanza  privata,  per  la
salvaguardia di beni e servizi; 
    b) degli addetti ai servizi di controllo di cui all'art. 3, commi
da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia
di  sicurezza  pubblica),  per  attivita'  volte  a   facilitare   la
fruibilita' e vivibilita' degli spazi pubblici, denominata  attivita'
di Steward urbano. 
  3. Il personale di cui al comma 2, fatti salvi i  presupposti  e  i
limiti  individuati  dalla  normativa   statale,   svolge   attivita'
sussidiaria aggiuntiva e  non  sostitutiva  a  quella  ordinariamente
svolte dalla  polizia  locale,  finalizzata  al  miglioramento  della
percezione di sicurezza della cittadinanza, attivando  i  soggetti  a
vario titolo competenti nei casi di emergenza. 
  4.  Il  personale  di  cui  al  comma  2  opera  sulla  base  delle
indicazioni e sotto la direzione del  comandante  o  responsabile  di
polizia locale dell'ente locale che ne ha richiesto l'utilizzo. 
  5. La Giunta regionale, al fine  di  assicurare  l'uniformita'  sul
territorio regionale, adotta, su proposta  dell'Assessore  competente
in  materia,  linee  di  indirizzo  per  gli  enti  locali   relative
all'impiego degli istituti  di  vigilanza  privata  e  degli  Steward
urbani.