Art. 8 Collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria 1. La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, sostiene la collaborazione tra la polizia locale e gli operatori della sicurezza sussidiaria. 2. Al fine di assicurare alla polizia locale una forma di sostegno nell'attivita' di supporto alla cittadinanza, la Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilita' di avvalersi: a) del personale degli istituti di vigilanza privata, per la salvaguardia di beni e servizi; b) degli addetti ai servizi di controllo di cui all'art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), per attivita' volte a facilitare la fruibilita' e vivibilita' degli spazi pubblici, denominata attivita' di Steward urbano. 3. Il personale di cui al comma 2, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla normativa statale, svolge attivita' sussidiaria aggiuntiva e non sostitutiva a quella ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzata al miglioramento della percezione di sicurezza della cittadinanza, attivando i soggetti a vario titolo competenti nei casi di emergenza. 4. Il personale di cui al comma 2 opera sulla base delle indicazioni e sotto la direzione del comandante o responsabile di polizia locale dell'ente locale che ne ha richiesto l'utilizzo. 5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformita' sul territorio regionale, adotta, su proposta dell'Assessore competente in materia, linee di indirizzo per gli enti locali relative all'impiego degli istituti di vigilanza privata e degli Steward urbani.