Art. 10 
 
                 Contributo straordinario ai Comuni 
                      per spese di investimento 
 
  1. Il contributo straordinario di cui all'art. 1, comma  74,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2020-2022), assegnato alla regione per gli anni 2020, 2021 e 2022 per
il  finanziamento  delle  spese  di   investimento   destinate   alla
salvaguardia  e  alla  tutela   dell'ambiente   alpino   dai   rischi
idrogeologici, e' trasferito a tutti i Comuni valdostani e  ripartito
tra questi sulla base delle percentuali  derivanti  dall'applicazione
dei parametri e dei pesi di cui al punto 4 della deliberazione  della
giunta regionale n. 362 in data 22  marzo  2019  e  determinate,  con
l'indicazione dei relativi importi spettanti a  ciascun  comune,  con
provvedimento del dirigente della struttura regionale  competente  in
materia di finanza locale  (Programma  9.01  -  Difesa  del  suolo  -
Parz.). 
  2. La liquidazione ai comuni dei contributi di cui al  comma  1  e'
disposta,  compatibilmente  con  le  disponibilita'  di  cassa  della
regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno di ciascun anno, a
condizione che il comune abbia comunicato  alla  struttura  regionale
competente in materia di finanza locale l'approvazione  del  bilancio
di previsione. Se gli  enti  effettuano  la  comunicazione  richiesta
oltre  il   termine   previsto,   le   liquidazioni   sono   disposte
successivamente all'intervenuto adempimento. 
  3. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1,  determinati  in
euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede
mediante le risorse statali trasferite ai sensi  dell'art.  1,  comma
74, della l.  160/2019.  titolo  4  (Entrate  in  conto  capitale)  -
Tipologia 02 (Contributi agli investimenti).