Art. 10 Contributo straordinario ai Comuni per spese di investimento 1. Il contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 74, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), assegnato alla regione per gli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento delle spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, e' trasferito a tutti i Comuni valdostani e ripartito tra questi sulla base delle percentuali derivanti dall'applicazione dei parametri e dei pesi di cui al punto 4 della deliberazione della giunta regionale n. 362 in data 22 marzo 2019 e determinate, con l'indicazione dei relativi importi spettanti a ciascun comune, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale (Programma 9.01 - Difesa del suolo - Parz.). 2. La liquidazione ai comuni dei contributi di cui al comma 1 e' disposta, compatibilmente con le disponibilita' di cassa della regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno di ciascun anno, a condizione che il comune abbia comunicato alla struttura regionale competente in materia di finanza locale l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono disposte successivamente all'intervenuto adempimento. 3. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1, determinati in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante le risorse statali trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 74, della l. 160/2019. titolo 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia 02 (Contributi agli investimenti).