Art. 11 Disposizioni in materia di edilizia scolastica. Contributi agli investimenti per interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali 1. Per l'anno 2020, la regione e' autorizzata a effettuare trasferimenti agli enti locali per il finanziamento di spese di progettazione e lavori inerenti a interventi di adeguamento a norma e messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica di proprieta' degli enti locali, nonche' di verifica di vulnerabilita' sismica. 2. I criteri e le modalita' per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. 3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 500.000 per l'anno 2020, e' finanziato mediante le risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 9, comma 3, lettera b), (Programma 4.03 - Edilizia scolastica - parz. - Titolo 2).