Art. 11 
 
Disposizioni in  materia  di  edilizia  scolastica.  Contributi  agli
  investimenti per interventi di edilizia  scolastica  di  competenza
  degli enti locali 
 
  1.  Per  l'anno  2020,  la  regione  e'  autorizzata  a  effettuare
trasferimenti agli enti locali  per  il  finanziamento  di  spese  di
progettazione e lavori inerenti a interventi di adeguamento a norma e
messa  in  sicurezza  del  patrimonio  di  edilizia   scolastica   di
proprieta' degli enti locali, nonche' di verifica  di  vulnerabilita'
sismica. 
  2. I criteri e le modalita' per il trasferimento delle  risorse  di
cui  al  comma  1  sono  stabiliti  con  deliberazione  della  giunta
regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. 
  3.  L'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
determinato in euro 500.000 per l'anno 2020, e'  finanziato  mediante
le  risorse  derivanti  da  trasferimenti  finanziari   con   vincolo
settoriale di destinazione di cui all'art. 9, comma  3,  lettera  b),
(Programma 4.03 - Edilizia scolastica - parz. - Titolo 2).