Art. 12 Compartecipazione dei comuni al contributo per il risanamento della finanza pubblica 1. A decorrere dal 2020, i comuni compartecipano al contributo richiesto dallo Stato alla regione per il risanamento della finanza pubblica, ai sensi dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 novembre 2018 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della regione, recepito dall'art. 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), per l'importo di euro 32.471.984,54, gia' determinato ai sensi dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, a titolo di maggior gettito dell'imposta municipale propria. 2. Ciascun comune compartecipa al contributo di cui al comma 1 per un importo pari a quello gia' definito dalla giunta regionale con le deliberazioni che hanno stabilito, per l'anno 2018, i criteri di trasferimento e le modalita' di regolazione contabile degli importi dovuti e accantonati. 3. I criteri di trasferimento e le modalita' di regolazione contabile degli importi di cui al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. 4. Al Comune di Bard, che in relazione a quanto stabilito dall'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201/2011 contabilizza un minor gettito dell'imposta municipale propria, e' riconosciuto, a decorrere dall'anno 2020, un trasferimento per un importo pari a quello definito, per l'anno 2018, dalla giunta regionale con le deliberazioni di cui al comma 2. 5. L'art. 13 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015), e' abrogato. Conseguentemente, per l'anno 2019, l'importo dovuto dai comuni, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201/2011, a titolo di maggior gettito dell'imposta municipale propria, l'importo del riversamento al Comune di Bard che ha contabilizzato un minor gettito, nonche' i relativi criteri di trasferimento e le modalita' di regolazione contabile corrispondono a quelli gia' determinati dalla giunta regionale per l'anno 2018 ai sensi del medesimo decreto.