Art. 12 
 
             Compartecipazione dei comuni al contributo 
              per il risanamento della finanza pubblica 
 
  1. A decorrere dal 2020,  i  comuni  compartecipano  al  contributo
richiesto dallo Stato alla regione per il risanamento  della  finanza
pubblica, ai  sensi  dell'accordo  in  materia  di  finanza  pubblica
sottoscritto in data 16 novembre 2018 dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e dal Presidente della regione, recepito  dall'art.  1,
comma 877,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  per  l'importo  di  euro
32.471.984,54, gia' determinato ai sensi dell'art. 13, comma 17,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei   conti   pubblici),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1  della  legge  22
dicembre 2011, n. 214,  a  titolo  di  maggior  gettito  dell'imposta
municipale propria. 
  2. Ciascun comune compartecipa al contributo di cui al comma 1  per
un importo pari a quello gia' definito dalla giunta regionale con  le
deliberazioni che hanno stabilito, per  l'anno  2018,  i  criteri  di
trasferimento e le modalita' di regolazione contabile  degli  importi
dovuti e accantonati. 
  3. I  criteri  di  trasferimento  e  le  modalita'  di  regolazione
contabile degli  importi  di  cui  al  comma  2  sono  stabiliti  con
deliberazione della giunta  regionale,  adottata  previo  parere  del
Consiglio permanente degli enti locali. 
  4. Al Comune di Bard, che in relazione a quanto stabilito dall'art.
13, comma 17, del decreto-legge n.  201/2011  contabilizza  un  minor
gettito dell'imposta municipale propria, e' riconosciuto, a decorrere
dall'anno 2020,  un  trasferimento  per  un  importo  pari  a  quello
definito,  per  l'anno  2018,   dalla   giunta   regionale   con   le
deliberazioni di cui al comma 2. 
  5.  L'art.  13  della  legge  regionale  8  aprile   2013,   n.   8
(Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013,
modifiche a disposizioni legislative  e  variazioni  al  bilancio  di
previsione per il triennio 2013/2015), e' abrogato. Conseguentemente,
per l'anno 2019, l'importo dovuto dai comuni, ai sensi dell'art.  13,
comma 17, del decreto-legge n. 201/2011, a titolo di maggior  gettito
dell'imposta municipale propria, l'importo del riversamento al Comune
di Bard che ha contabilizzato un minor gettito,  nonche'  i  relativi
criteri di trasferimento e  le  modalita'  di  regolazione  contabile
corrispondono a quelli gia' determinati dalla  giunta  regionale  per
l'anno 2018 ai sensi del medesimo decreto.