Art. 13 Finanziamento al Comune di Bionaz della spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada Bionaz-La Lechere 1. La regione e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2020, a erogare un contributo annuo al Comune di Bionaz in attuazione dell'accordo di mediazione sottoscritto in data 31 luglio 2019 con il predetto comune e tenuto conto degli impegni assunti dalla regione con la deliberazione della giunta regionale 22 maggio 1963, n. 3408. 2. L'onere per il finanziamento della spesa di cui al comma 1 e' quantificato in euro 24.400 annui, in relazione alla spesa di manutenzione ordinaria e in euro 61.000 per ogni quinquennio, a partire dall'annualita' 2020, in relazione alla spesa di manutenzione straordinaria. 3. Gli importi di cui al comma 2 sono soggetti a rivalutazione quinquennale, in base alla variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica in relazione all'anno precedente a quello di riferimento. 4. L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' determinato in euro 85.400, per l'anno 2020 ed euro 24.400, per gli anni 2021 e 2022 (Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali - parz.).