Art. 13 
 
Finanziamento al Comune di Bionaz della  spesa  per  la  manutenzione
  ordinaria e straordinaria della strada Bionaz-La Lechere 
 
  1. La regione e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2020, a erogare
un contributo annuo al Comune di Bionaz in attuazione dell'accordo di
mediazione sottoscritto in data 31 luglio 2019 con il predetto comune
e  tenuto  conto  degli  impegni  assunti  dalla   regione   con   la
deliberazione della giunta regionale 22 maggio 1963, n. 3408. 
  2. L'onere per il finanziamento della spesa di cui al  comma  1  e'
quantificato in  euro  24.400  annui,  in  relazione  alla  spesa  di
manutenzione ordinaria e in  euro  61.000  per  ogni  quinquennio,  a
partire dall'annualita' 2020, in relazione alla spesa di manutenzione
straordinaria. 
  3. Gli importi di cui al comma  2  sono  soggetti  a  rivalutazione
quinquennale, in base alla variazione media dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata  dall'Istituto
nazionale di statistica in relazione all'anno precedente a quello  di
riferimento. 
  4. L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' determinato in euro 85.400, per l'anno  2020  ed
euro 24.400, per gli anni 2021 e 2022 (Programma 10.05  Viabilita'  e
infrastrutture stradali - parz.).