Art. 9 Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazione alla legge regionale n. 54/1998 1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale e' determinato, in deroga all'art. 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 198.875.613,50 per l'anno 2020. 2. Per l'anno 2020, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalita' di cui ai commi 3 e 4, anche in deroga alla legge regionale n. 48/1995. 3. Per l'anno 2020, la somma di cui al comma 1 e' ripartita nel modo seguente: a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 48/1995, euro 91.524.844 (Programma 18.01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.); b) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 48/1995, euro 102.350.769,50 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato 2, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 48/1995; c) trasferimenti finanziari ai comuni per spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, autorizzati, ripartiti e liquidati ai sensi dell'art. 10, euro 5.000.000 (Programma 9.01 - Difesa del suolo - Parz). 4. Per l'anno 2020, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate: a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei comuni, ripartiti con le modalita' di cui art. 6, comma 2-bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000); b) per euro 83.083.471, al finanziamento dei comuni; c) per euro 2.000.000, al finanziamento delle Unites des Communes valdôtaines; d) per euro 1.999.844, per il reintegro ai comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014). 5. Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla legge regionale n. 48/1995, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento e' rappresentato da quello dell'imposta municipale propria, determinato con le modalita' stabilite con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 48/1995, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. 6. La liquidazione ai comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera a), e' disposta, compatibilmente con le disponibilita' di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento. 7. La liquidazione ai comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera b), e' disposta, compatibilmente con le disponibilita' di cassa della regione, con le seguenti modalita', tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento: a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo; b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione; c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del rendiconto della gestione; d) il saldo, entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento relativo alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio. 8. La liquidazione alle Unites des Communes valdôtaines delle risorse di cui al comma 4, lettera c), e' disposta, compatibilmente con le disponibilita' di cassa della regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento. 9. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali assumono a proprio carico gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 2 per la parte eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della regione. 10. Al comma 2 dell'art. 99 della legge regionale n. 54/1998, le parole: «, individuati d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, a favore del progresso economico e sociale della popolazione valdostana e per interventi di sistemazione montana» sono sostituite dalle seguenti: «destinati al progresso economico e sociale della popolazione valdostana e a interventi di sistemazione montana, definiti annualmente nella legge di stabilita' regionale». 11. Il comma 2 dell'art. 111 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente: «2. Il supporto alle attivita' amministrative di competenza del Conseil puo' essere svolto dal CELVA, previa stipulazione tra quest'ultimo e il Comune di Aosta di apposita convenzione ai sensi dell'art. 104, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.». 12. Per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 99, comma 2, della legge regionale n. 54/1998, come modificato dal comma 10, le risorse eccedenti il gettito BIM del 2009 sono trasferite alla Regione per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attivita' regionali di protezione civile). 13. Per l'anno 2020, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale possono essere rimodulate, con deliberazione della giunta regionale, nell'ambito del medesimo Programma in caso di motivata necessita' e urgenza mediante variazioni approvate ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).