Art. 9 
 
Determinazione  delle  risorse   destinate   alla   finanza   locale.
  Modificazione alla legge regionale n. 54/1998 
 
  1.  L'ammontare  delle  risorse  finanziarie  da   destinare   agli
interventi in materia di finanza locale  e'  determinato,  in  deroga
all'art. 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre  1995,  n.  48
(Interventi  regionali  in  materia  di  finanza  locale),  in   euro
198.875.613,50 per l'anno 2020. 
  2. Per l'anno 2020, le risorse di cui al comma 1 sono  ripartite  e
destinate con le modalita' di cui ai commi 3 e  4,  anche  in  deroga
alla legge regionale n. 48/1995. 
  3. Per l'anno 2020, la somma di cui al comma  1  e'  ripartita  nel
modo seguente: 
    a)  trasferimenti  finanziari  agli  enti  locali  senza  vincolo
settoriale di destinazione di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  a),
della legge regionale n. 48/1995, euro 91.524.844 (Programma 18.01  -
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.); 
    b)   trasferimenti   finanziari   con   vincolo   settoriale   di
destinazione di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  c),  della  legge
regionale n. 48/1995, euro 102.350.769,50  ripartiti  ed  autorizzati
nelle misure indicate nell'allegato 2, ai sensi  dell'art.  27  della
legge regionale n. 48/1995; 
    c) trasferimenti finanziari ai comuni per spese  di  investimento
destinate alla salvaguardia e alla tutela  dell'ambiente  alpino  dai
rischi idrogeologici, autorizzati, ripartiti  e  liquidati  ai  sensi
dell'art. 10, euro 5.000.000 (Programma 9.01 -  Difesa  del  suolo  -
Parz). 
  4. Per l'anno 2020, le risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  3,
lettera a), sono destinate: 
    a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei comuni, ripartiti con
le modalita' di cui art. 6, comma 2-bis,  della  legge  regionale  17
dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000); 
    b) per euro 83.083.471, al finanziamento dei comuni; 
    c) per euro 2.000.000, al finanziamento delle Unites des Communes
valdôtaines; 
    d) per euro 1.999.844, per  il  reintegro  ai  comuni  del  minor
gettito  relativo   alla   soppressione   dell'addizionale   comunale
all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'art.  6  della  legge
regionale 27  giugno  2012,  n.  19  (Assestamento  del  bilancio  di
previsione per l'anno  finanziario  2012,  modifiche  a  disposizioni
legislative e variazioni al bilancio di previsione  per  il  triennio
2012/2014). 
  5. Per l'anno 2020, in deroga a  quanto  previsto  dall'allegato  A
alla legge regionale n. 48/1995, nella formula per la  determinazione
dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui  fare
riferimento  e'  rappresentato  da  quello  dell'imposta   municipale
propria, determinato con le modalita' stabilite con la  deliberazione
della giunta regionale di cui  all'art.  11,  comma  2,  della  legge
regionale n. 48/1995, previo parere del  Consiglio  permanente  degli
enti locali. 
  6. La liquidazione ai comuni delle  risorse  di  cui  al  comma  4,
lettera a), e' disposta, compatibilmente  con  le  disponibilita'  di
cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro  il  30  giugno,  a
condizione che l'ente  locale  abbia  comunicato  l'approvazione  del
bilancio di previsione.  Se  gli  enti  effettuano  la  comunicazione
richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono  effettuate
successivamente all'intervenuto adempimento. 
  7. La liquidazione ai comuni delle  risorse  di  cui  al  comma  4,
lettera b), e' disposta, compatibilmente  con  le  disponibilita'  di
cassa della regione, con le seguenti modalita', tenuto conto che,  se
gli enti locali effettuano le comunicazioni richieste oltre i termini
previsti,   le   liquidazioni   sono    effettuate    successivamente
all'intervenuto adempimento: 
    a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo; 
    b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30  giugno,
a condizione che l'ente locale abbia  comunicato  l'approvazione  del
bilancio di previsione; 
    c) un ulteriore acconto, fino  al  20  per  cento,  entro  il  31
agosto,   a   condizione   che   l'ente   locale   abbia   comunicato
l'approvazione del rendiconto della gestione; 
    d) il saldo, entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente  locale
abbia  comunicato  l'approvazione  del  provvedimento  relativo  alla
verifica del permanere degli equilibri di bilancio. 
  8. La liquidazione  alle  Unites  des  Communes  valdôtaines  delle
risorse di cui al comma 4, lettera c), e'  disposta,  compatibilmente
con le disponibilita' di cassa della regione, in un'unica  soluzione,
entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale  abbia  comunicato
l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano  la
comunicazione richiesta oltre il termine  previsto,  le  liquidazioni
sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento. 
  9. Salvo quanto previsto dalla  presente  legge,  gli  enti  locali
assumono a proprio  carico  gli  oneri  per  la  realizzazione  degli
interventi previsti  nell'allegato  2  per  la  parte  eccedente  gli
stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa  del  bilancio
di previsione della regione. 
  10. Al comma 2 dell'art. 99 della legge regionale  n.  54/1998,  le
parole: «, individuati d'intesa con  il  Consiglio  permanente  degli
enti locali,  a  favore  del  progresso  economico  e  sociale  della
popolazione valdostana e per interventi di sistemazione montana» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «destinati  al  progresso  economico  e
sociale della popolazione valdostana e a interventi  di  sistemazione
montana, definiti annualmente nella legge di stabilita' regionale». 
  11. Il comma 2 dell'art. 111 della legge regionale  n.  54/1998  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Il supporto alle attivita' amministrative di  competenza  del
Conseil  puo'  essere  svolto  dal  CELVA,  previa  stipulazione  tra
quest'ultimo e il Comune di Aosta di apposita  convenzione  ai  sensi
dell'art. 104, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del  bilancio
regionale.». 
  12. Per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 99, comma  2,  della  legge
regionale n. 54/1998,  come  modificato  dal  comma  10,  le  risorse
eccedenti il gettito BIM del 2009 sono trasferite alla Regione per il
finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 gennaio
2001, n. 5 (Organizzazione delle attivita'  regionali  di  protezione
civile). 
  13. Per l'anno 2020, in deroga alla legge regionale n. 48/1995,  le
risorse finanziarie destinate agli interventi in materia  di  finanza
locale possono essere  rimodulate,  con  deliberazione  della  giunta
regionale, nell'ambito del medesimo Programma  in  caso  di  motivata
necessita' e urgenza mediante variazioni approvate ai sensi dell'art.
51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).