Art. 6 
 
Disposizioni in materia di cave, miniere e acque  minerali  naturali,
  di sorgente e termali. Modificazioni alla legge regionale 13  marzo
  2008, n. 5. 
 
  1. Al  secondo  periodo  del  comma  3  dell'art.  13  della  legge
regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e
delle acque minerali naturali, di sorgente  e  termali),  le  parole:
»entro  trenta  giorni  dalla  data  di   svincolo   della   garanzia
finanziaria costituita a favore della Regione a  fini  autorizzativi»
sono sostituite dalle seguenti: »entro trenta giorni dalla  richiesta
formulata dal Consorzio stesso, sulla base dei quantitativi  indicati
dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico». 
  2. L'art. 61-bis della legge regionale  5/2008  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  61-bis  (Procedimento  per  l'asportazione  dei  materiali
litoidi  dagli  alvei).  -  1.  All'attivita'  di  asportazione   dei
materiali litoidi dagli  alvei  si  applica  la  presente  legge,  in
armonia con quanto previsto dall'art.  53  della  legge  28  dicembre
2015, n. 221  (Disposizioni  in  materia  ambientale  per  promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso  eccessivo  di
risorse naturali), fatta eccezione per  gli  interventi  necessari  a
tutelare l'incolumita' pubblica e a garantire la sicurezza di beni  e
persone, nonche' per gli interventi di costruzione di nuove opere  di
difesa  idraulica,  di  manutenzione  di  quelle   esistenti   o   di
sistemazione  idraulica,   realizzati   dalle   strutture   regionali
competenti  in  materia  di  opere  idrauliche  e   di   sistemazioni
idrogeologiche. 
    2. Le aree oggetto di interventi di  asportazione  dei  materiali
litoidi dagli alvei  non  sono  inserite  nel  PRAE.  I  quantitativi
annuali di materiale inerte asportati dagli alvei dei  corsi  d'acqua
regionali, tuttavia, concorrono alla  valutazione  del  volume  annuo
complessivo estratto sul territorio regionale. 
    3. L'attivita' di asportazione dei materiali litoidi dagli  alvei
e' consentita, previa presentazione  di  apposita  domanda  da  parte
dell'interessato, esclusivamente nei tratti d'alveo  che  necessitano
di interventi di  ripristino  delle  sezioni  di  deflusso  idraulico
espressamente individuati dalla  struttura  regionale  competente  in
materia di demanio idrico. Tale attivita',  inoltre,  e'  autorizzata
qualora finalizzata al  ripristino  delle  sezioni  di  deflusso,  al
mantenimento della funzionalita' delle opere di presa o al ripristino
dei volumi originari dei bacini  di  accumulo  posti  a  servizio  di
derivazioni. 
    4. La  struttura  regionale  competente  in  materia  di  demanio
idrico: 
      a)   verifica   la   completezza   e   la   regolarita'   della
documentazione allegata alla domanda; 
      b) effettua i sopralluoghi necessari; 
      c) acquisisce le determinazioni della conferenza di servizi  di
cui all'art. 62; 
      d) provvede in merito alla domanda di autorizzazione di cui  al
comma 3 entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa; 
      e) comunica alla struttura regionale competente in  materia  di
miniere e cave, entro il 31 gennaio di  ogni  anno,  il  quantitativo
totale di materiale inerte asportato dagli alvei  dei  corsi  d'acqua
regionali nel corso dell'anno precedente. 
    5. L'autorizzazione all'attivita' di asportazione  dei  materiali
litoidi dagli alvei e' rilasciata  con  provvedimento  del  dirigente
della struttura regionale competente in materia di demanio  idrico  e
contiene: 
      a) le prescrizioni e le indicazioni relative alle modalita'  di
svolgimento dell'attivita'; 
      b)  le  prescrizioni  e  le  indicazioni  da  adottare  per  la
salvaguardia della situazione geologica, idrogeologica e ambientale; 
      c) le prescrizioni e le  indicazioni  relative  alle  attivita'
finalizzate  al  ripristino  dei  luoghi  e  all'eventuale   recupero
ambientale dell'area interessata dall'attivita' di  asportazione  dei
materiali litoidi. 
    6. Il provvedimento di  cui  al  comma  5  e'  comunicato,  entro
quindici giorni dal suo rilascio, al  richiedente,  al  Comune  o  ai
Comuni interessati  dall'esecuzione  dell'intervento,  alla  stazione
forestale territorialmente competente, al Consorzio regionale per  la
tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca  in  Valle  d'Aosta  e
alla  struttura  regionale  competente  in  materia  di  sistemazione
idraulica in relazione al corso d'acqua oggetto d'intervento. 
    7. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo e'
soggetto al pagamento del contributo di cui all'art. 13.». 
  3. Al comma 1 dell'art. 75 della  legge  regionale  n.  5/2008,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla  medesima  sanzione  e'
soggetto chiunque prelevi materiali litoidi dagli alvei in assenza di
autorizzazione ai sensi dell'art. 61-bis.». 
  4. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,   la   Giunta   regionale   approva,   con   propria
deliberazione, i  criteri  e  le  modalita'  di  presentazione  delle
domande, nonche' le norme tecniche e amministrative per  il  rilascio
dell'autorizzazione  all'attivita'  di  asportazione  dei   materiali
litoidi dagli alvei di cui all'art. 61-bis della legge  regionale  n.
5/2008, come sostituito dal comma 2. 
  5. Le disposizioni di cui all'art. 61-bis della legge regionale  n.
5/2008, come sostituito  dal  comma  2,  si  applicano  alle  istanze
presentate a far data  dall'approvazione  della  deliberazione  della
Giunta regionale di cui al comma 4.