Art. 6 Disposizioni in materia di cave, miniere e acque minerali naturali, di sorgente e termali. Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5. 1. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), le parole: »entro trenta giorni dalla data di svincolo della garanzia finanziaria costituita a favore della Regione a fini autorizzativi» sono sostituite dalle seguenti: »entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Consorzio stesso, sulla base dei quantitativi indicati dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico». 2. L'art. 61-bis della legge regionale 5/2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 61-bis (Procedimento per l'asportazione dei materiali litoidi dagli alvei). - 1. All'attivita' di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei si applica la presente legge, in armonia con quanto previsto dall'art. 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), fatta eccezione per gli interventi necessari a tutelare l'incolumita' pubblica e a garantire la sicurezza di beni e persone, nonche' per gli interventi di costruzione di nuove opere di difesa idraulica, di manutenzione di quelle esistenti o di sistemazione idraulica, realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di opere idrauliche e di sistemazioni idrogeologiche. 2. Le aree oggetto di interventi di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei non sono inserite nel PRAE. I quantitativi annuali di materiale inerte asportati dagli alvei dei corsi d'acqua regionali, tuttavia, concorrono alla valutazione del volume annuo complessivo estratto sul territorio regionale. 3. L'attivita' di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei e' consentita, previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato, esclusivamente nei tratti d'alveo che necessitano di interventi di ripristino delle sezioni di deflusso idraulico espressamente individuati dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico. Tale attivita', inoltre, e' autorizzata qualora finalizzata al ripristino delle sezioni di deflusso, al mantenimento della funzionalita' delle opere di presa o al ripristino dei volumi originari dei bacini di accumulo posti a servizio di derivazioni. 4. La struttura regionale competente in materia di demanio idrico: a) verifica la completezza e la regolarita' della documentazione allegata alla domanda; b) effettua i sopralluoghi necessari; c) acquisisce le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'art. 62; d) provvede in merito alla domanda di autorizzazione di cui al comma 3 entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa; e) comunica alla struttura regionale competente in materia di miniere e cave, entro il 31 gennaio di ogni anno, il quantitativo totale di materiale inerte asportato dagli alvei dei corsi d'acqua regionali nel corso dell'anno precedente. 5. L'autorizzazione all'attivita' di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei e' rilasciata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di demanio idrico e contiene: a) le prescrizioni e le indicazioni relative alle modalita' di svolgimento dell'attivita'; b) le prescrizioni e le indicazioni da adottare per la salvaguardia della situazione geologica, idrogeologica e ambientale; c) le prescrizioni e le indicazioni relative alle attivita' finalizzate al ripristino dei luoghi e all'eventuale recupero ambientale dell'area interessata dall'attivita' di asportazione dei materiali litoidi. 6. Il provvedimento di cui al comma 5 e' comunicato, entro quindici giorni dal suo rilascio, al richiedente, al Comune o ai Comuni interessati dall'esecuzione dell'intervento, alla stazione forestale territorialmente competente, al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta e alla struttura regionale competente in materia di sistemazione idraulica in relazione al corso d'acqua oggetto d'intervento. 7. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo e' soggetto al pagamento del contributo di cui all'art. 13.». 3. Al comma 1 dell'art. 75 della legge regionale n. 5/2008, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla medesima sanzione e' soggetto chiunque prelevi materiali litoidi dagli alvei in assenza di autorizzazione ai sensi dell'art. 61-bis.». 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, i criteri e le modalita' di presentazione delle domande, nonche' le norme tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei di cui all'art. 61-bis della legge regionale n. 5/2008, come sostituito dal comma 2. 5. Le disposizioni di cui all'art. 61-bis della legge regionale n. 5/2008, come sostituito dal comma 2, si applicano alle istanze presentate a far data dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.