Art. 16 Progetti di vita dei giovani 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili e in un'ottica di valorizzazione delle peculiarita' dei singoli territori, riconosce le giovani generazioni come risorsa fondamentale della comunita' e promuove l'autonomia e lo sviluppo dei loro progetti di vita. 2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 la Regione: a) favorisce lo sviluppo nei giovani di una identita' individuale, familiare e di comunita' anche attraverso il rafforzamento dell'educazione civica e dei valori legati alla sostenibilita' sociale, economica e ambientale del territorio, nel rispetto degli obiettivi fissati da Agenda 2030 e dalla programmazione europea; b) promuove lo sviluppo di percorsi di istruzione, educazione e formazione finalizzati al potenziamento delle competenze e l'occupazione dei giovani, con particolare attenzione alle nuove professioni e all'integrazione tra il sistema della formazione, delle politiche attive del lavoro e del sistema produttivo e industriale; c) favorisce la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto alle poverta' educative e ai fenomeni di disagio giovanile, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale, nonche' lo sviluppo individuale e la promozione di attivita' sportive, artistiche e culturali; d) valorizza la creativita' giovanile e promuove servizi per l'autonomia, la conoscenza, il tempo libero, la cultura, lo sport, la socializzazione e l'associazionismo; e) promuove e sviluppa la rete informativa, nonche' la diffusione di informazioni sulle opportunita' per i giovani e le loro famiglie, anche relativamente alla mobilita' e agli scambi internazionali.