Art. 16 
 
                    Progetti di vita dei giovani 
 
  1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel  rispetto
delle disposizioni nazionali  ed  europee  in  materia  di  politiche
giovanili e in un'ottica di  valorizzazione  delle  peculiarita'  dei
singoli territori, riconosce  le  giovani  generazioni  come  risorsa
fondamentale della comunita' e promuove l'autonomia e lo sviluppo dei
loro progetti di vita. 
  2. Per il raggiungimento delle finalita'  di  cui  al  comma  1  la
Regione: 
    a)  favorisce  lo  sviluppo  nei   giovani   di   una   identita'
individuale,  familiare  e   di   comunita'   anche   attraverso   il
rafforzamento  dell'educazione  civica  e  dei  valori  legati   alla
sostenibilita' sociale, economica e ambientale  del  territorio,  nel
rispetto  degli  obiettivi   fissati   da   Agenda   2030   e   dalla
programmazione europea; 
    b) promuove lo sviluppo di percorsi di istruzione,  educazione  e
formazione  finalizzati   al   potenziamento   delle   competenze   e
l'occupazione dei giovani,  con  particolare  attenzione  alle  nuove
professioni e all'integrazione tra il sistema della formazione, delle
politiche attive del lavoro e del sistema produttivo e industriale; 
    c) favorisce la realizzazione  di  interventi  di  prevenzione  e
contrasto alle poverta' educative e ai fenomeni di disagio giovanile,
compresi quelli dovuti  all'uso  non  consapevole  delle  piattaforme
digitali, anche attraverso azioni volte  a  favorire  l'inclusione  e
l'innovazione  sociale,  nonche'  lo  sviluppo   individuale   e   la
promozione di attivita' sportive, artistiche e culturali; 
    d) valorizza la creativita'  giovanile  e  promuove  servizi  per
l'autonomia, la conoscenza, il tempo libero, la cultura, lo sport, la
socializzazione e l'associazionismo; 
    e) promuove e sviluppa la rete informativa, nonche' la diffusione
di informazioni sulle opportunita' per i giovani e le loro  famiglie,
anche relativamente alla mobilita' e agli scambi internazionali.